L’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito al regime forfetario. Tali chiarimenti, è bene premetterlo, non hanno riguardato i numerosi aspetti connessi alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2020. Nell’ambito di un chiarimento fornito sull’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che nell’ambito del regime dei minimi e dei forfetari l’emissione della fattura immediata per documentare ciascuna operazione consente di superare l’obbligo di invio telematico del corrispettivo. La semplificazione risulterà evidente soprattutto per le prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico, ad esempio centri estetici, oppure rese nell’abitazione del cliente (ad esempio, da un idraulico). Il rilascio della fattura immediata - che per i soggetti ordinari dovrà avvenire in formato elettronico, mentre per i contribuenti minimi e forfetari potrà avvenire in formato cartaceo - consentirà di non dover adempiere all’obbligo di memorizzazione e invio telematico del corrispettivo afferente quella determinata prestazione. Titolarità di partecipazioni societarie Un altro chiarimento riferito ai contribuenti forfetari ha avuto per oggetto la condizione ostativa all’applicazione del regime collegata alla titolarità di partecipazioni societarie di cui all’art. 1, comma 57, della legge n. 190/2014. La norma in esame preclude l’applicazione del regime forfetario per “gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”. L’aspirante forfetario non deve conseguentemente possedere partecipazioni in società di persone, con la sola esclusione in caso di società semplice titolare di redditi fondiari, fin dall’inizio del periodo d’imposta. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente forfetario acquisisca la titolarità di una partecipazione incompatibile con l’applicazione del regime durante l’anno in dipendenza di un evento involontario, ad esempio in caso di successione o donazione, è possibile mantenere il regime agevolato nell’anno, senza decaderne, purché si proceda alla relativa dismissione prima della fine del periodo d’imposta. Indennità di maternità esclusa dalla verifica del limite di 65.000 euro Un altro quesito verteva sulla concorrenza o meno delle indennità di maternità nel calcolo dei 65.000 euro di ricavi o compensi per l’accesso o permanenza nel regime. L’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente ricordato che l’art. 6, comma 2 del TUIR dispone che i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi, anche per effetto della cessione dei relativi crediti e le indennità conseguite anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti, attraendo pertanto a tassazione sia proventi sostitutivi di redditi o conseguiti per la cessione di crediti che le indennità risarcitorie dei danni derivanti dalla perdita dei redditi fiscalmente rilevanti. Tuttavia, come chiarito anche dalla circolare n. 17/E/2012, l’indennità di maternità non va considerata in relazione ai limiti di compensi previsti per l’applicazione del vecchio regime dei minimi in quanto non costituisce un ricavo o compenso riferito alla somma dei ricavi e compensi derivanti dalle diverse attività esercitate. Analoghi principi risultano applicabili anche in relazione al regime forfetario; conseguentemente l’indennità di maternità non deve essere computata ai fini della verifica dei limiti di accesso o permanenza nel regime agevolato.