Nel corso del question time sono stati forniti alcuni chiarimenti in relazione alle modifiche apportate sulle condizioni che devono essere soddisfatte per accedere al regime forfetario. Le modifiche che la legge di Bilancio 2019 ha apportato alla relativa disciplina, prevedono infatti che l’accesso a tale particolare regime agevolativo da parte delle persone fisiche non sia possibile nel caso in cui l’attività sia prevalentemente esercitata: - nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta; - nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. La finalità perseguita da tali modifiche è quella di non agevolare la trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in rapporti di lavoro autonomo. Per quanto attiene all’efficacia temporale delle modifiche, nel corso del question time è stato precisato che si tratta di modifiche che non hanno efficacia retroattiva e pertanto sono efficaci a partire dal 2019. Conseguentemente: - non possono essere messi in discussione comportamenti pregressi che sono stati posti in essere conformemente alla normativa; - nell’ipotesi in cui il contribuente non soddisfi i nuovi requisiti, seppure in precedenza applicava il regime forfetario, dal 2019 non potrà più applicare il predetto regime.