La legge di Bilancio 2019 ha modificato i requisiti per accedere al regime forfetario. In particolare, a decorrere dal 2019 viene previsto che le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professione, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e/o compensi di ammontare non superiore a 65.000 euro possono applicare l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nella misura del 15%. Requisiti di accesso Ai fini del calcolo del limite dei ricavi e/o compensi non si tiene conto nei maggiori ricavi o compensi da adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Inoltre, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del suddetto limite, si assume la somma dei ricavi e compensi derivanti dalle attività esercitate. Pertanto, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, possono accedere al regime forfetario anche quei contribuenti che al 31 dicembre 2018 hanno superato la soglia di 30.000 euro ma hanno concretizzato alla medesima data ricavi pari a 60.000 euro, ossia ricavi superiori alla vecchia soglia prevista dalla norma per accedere al regime, ma inferiori alla nuova soglia prevista dalla legge di Bilancio 2019. Allo stesso modo, possono accedere al regime forfetario anche i contribuenti che nel 2018 erano in regime semplificato e non forfetario in quanto i propri ricavi erano superiori alla soglia consentita per accedere allo stesso oppure avevano beni strumentali di ammontare superiore a 20.000 euro. Questi soggetti, ha chiarito l’Agenzia, possono accedere dal 2019 al regime naturale forfetario senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva e non è necessario l’esercizio di alcuna opzione. Cause di esclusione Sono state significativamente rimodulate le cause che precludono l’accesso al regime. In primo luogo, sono state eliminate le soglie connesse al sostenimento di spese per lavoro dipendente (5.000 euro) e per beni strumentali (20.000 euro) le quali, quindi, non devono più essere computate ai fini dell'accesso e della permanenza nel regime dal 1° gennaio 2019. Quindi, è stato disposto che non possono optare per il regime forfetario le persone fisiche che: - partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari; - controllano, direttamente o indirettamente, S.r.l. o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni; - esercitano la loro attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a suddetti datori di lavoro. Con specifico riferimento alla causa di esclusione relative alla detenzione di partecipazioni di controllo in S.r.l. o associazioni in partecipazione occorre precisare che la stessa si realizza solo se: a) la persona fisica detiene partecipazioni di controllo diretto o indiretto. Per controllo deve intendersi quello di cui all’art. 2359 c.c.: il controllo diretto ed indiretto sussiste se il contribuente detiene una partecipazione pari al 51% della S.r.l. oppure detiene la medesima partecipazione in una società che a sua volta detiene una partecipazione del 51% della S.r.l. che ha ad oggetto un’attività riconducibile a quella esercitata dal contribuente medesimo; b) la S.r.l. nella quale si detiene la partecipazione di controllo diretto e indiretto deve svolgere un’attività riconducibile a quella svolta dalla persona fisica. Pertanto, nel caso in cui la S.r.l. svolga un’attività diversa da quella esercitata dal contribuente che intende optare per il regime forfetario, la detenzione di una partecipazione di controllo nella medesima società non preclude l’accesso al regime. Più complesso è invece verificare in concreto la sussistenza della condizione relativa alla partecipazione in società di persone. La norma infatti in presenza di una partecipazione in queste società preclude l’accesso al regime forfetario indipendentemente dal quantum della partecipazione detenuta. Pertanto, anche la detenzione di una partecipazione di minoranza preclude l’accesso al regime in parola. Cessione della partecipazione in corso d’anno Una delle questioni di maggiore interesse connessa alla detenzione delle partecipazioni in società di persone è quella relativa alla possibilità di cedere le stesse in corso d’anno (2019) per beneficiare del regime forfetario già a decorrere dal medesimo periodo d’imposta. Mutuando i chiarimenti resi nella circolare n. 10/E/2016, si dovrebbe ammettere la possibilità di accedere al regime forfetario nello stesso anno nel quale vengono cedute le partecipazioni, e ciò in virtù del fatto che il contribuente non è titolare del reddito da partecipazione che viene imputato al soggetto acquirente. Intervenendo in materia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per poter beneficiare del regime forfetario, occorre che le cause inibenti cessino di esistere prima dell’inizio del periodo d’imposta di applicazione dello stesso, in quanto non è ammesso il contemporaneo esercizio dell’attività d’impresa, arti e professione e la detenzione di partecipazioni in associazioni o imprese familiari ovvero di controllo in S.r.l. Inoltre, se il contribuente che, nel corso del 2019, ha optato per il regime forfetario acquista delle partecipazioni di una S.r.l., esce dal regime dal periodo d’imposta successivo se a seguito di tale acquisto controlla direttamente o indirettamente la S.r.l., la quale esercita un’attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dal contribuente. Per quel che attiene alla terza causa che inibisce l’accesso al regime forfetario, ossia esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a suddetti datori di lavoro, l’accesso al regime dovrebbe essere precluso solo nel caso in cui il contribuente abbia avuto nel biennio precedente o abbia rapporti di lavoro subordinato con medesimo datore di lavoro. I benefici dell’accesso al regime In termini numerici qual è l’effettivo risparmio d’imposta, supponendo di aver un professionista iscritto ad una cassa di previdenza. (7.000) Regime forfetario al 5% Regime forfetario al 15% Regime ordinario Nuovo regime forfetario (soglia a 65.000 euro) al 15% Regime ordinario Onorari 30.000 30.000 42.000 65.000 87.000 Riduzione forfetaria (6.600) (6.600) (14.300) Costi inerenti Cassa 12% (1.500) (1.500) (5.040) (6.084) (9.600) Imponibile 21.900 21.900 36.960 44.616 70.400 Imposta 1.095 3.285 10.053,12 6.692,40 25.082,79 Reddito netto 27.405 25.215 26.906,88 52.223,60 52.317,21 Netto mensile 2.283,75 2.101,25 2.242,24 4.351,97 4.359,77