Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore un nuovo regime premiale avente, quale beneficio, la riduzione per i contribuenti dei termini di accertamento di due anni. Ciò a condizione che il contribuente sia in grado di assicurare all’Agenzia delle Entrate la massima tracciabilità di tutte le operazioni. L’unico limite riguarda l’individuazione della soglia di 500 euro, nel senso che fino a concorrenza del predetto importo i pagamenti potranno essere effettuati in contanti senza perdere i relativi benefici fiscali. Ambito applicativo del regime premiale L’art. 3, D.Lgs. n. 127/2015, recante “incentivi per la tracciabilità dei pagamenti”, è stato completamente sostituito dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 909, legge n. 205/2017), con effetto dal 1° gennaio 2019. Secondo la nuova disposizione, se i contribuenti assicureranno la tracciabilità delle operazioni, con mezzi di pagamento individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il Fisco avrà minore tempo a disposizione per l’espletamento dell’attività di accertamento. Gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione delle dichiarazioni fiscali. L’applicazione della disposizione, quindi il regime premiale, richiede - oltre all’osservanza del limite di 500 euro - anche l’emissione delle fatture esclusivamente in formato elettronico. Tale ulteriore condizione si desume chiaramente dalla previsione normativa secondo cui la riduzione dei termini di accertamento si applica “solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1”. Ad esempio I contribuenti forfetari, che sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, non possono avvalersi dei benefici fiscali all’uopo previsti. Presumibilmente per fruire della riduzione dei termini di accertamento i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario dovranno emettere la fattura in formato digitale, sia pure facoltativamente. In attesa del decreto ministeriale La disposizione in commento prevede che le modalità di tracciabilità dei pagamenti oltre la predetta soglia dovranno essere individuate con apposito decreto ministeriale. Nelle more dell’emanazione del decreto, dovrebbe potersi fare riferimento al D.M. 4 agosto 2016. Tale provvedimento prevede che i termini abbreviati debbano interessare i soli redditi di impresa e di lavoro autonomo e non le altre tipologie di reddito. Ad esempio Il reddito da fabbricati resta soggetto ai termini di accertamento ordinari.Inoltre, non sono derogati i maggiori termini previsti in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali (notifica dell’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata). Anche se le numerose modifiche alle disposizioni in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi non sono state coordinate con le disposizioni applicative via via emanate, dovrebbero restare ancora valide le condizioni previste dall’art. 4, D.M. 4 agosto 2016. A tal proposito assume particolare rilievo la comunicazione nella dichiarazione dei redditi dell’esistenza dei presupposti per fruire del beneficio, la cui mancanza determina l’inefficacia della riduzione dei termini di accertamento. In buona sostanza, l’omessa comunicazione nella dichiarazione dei redditi determina la decadenza dal regime premiale in rassegna. Il limite di 500 euro Analogamente alla mancata comunicazione, da effettuarsi all’interno della dichiarazione dei redditi, circa la volontà di applicare il regime premiale, l’effettuazione, anche di un solo pagamento, oltre la soglia di 500 euro, determina la decadenza dai benefici fiscali. La disposizione non disciplina espressamente i pagamenti frazionati ma presumibilmente, se il frazionamento è effettuato al solo scopo di “eludere” l’applicazione della soglia massima di 500 euro, la decadenza dai benefici si verificherà in ogni caso. I verificatori dovranno valutare la singola operazione e, anche avendo riguardo alla tipologia di spesa, comprendere se il frazionamento sia stato effettuato o meno con intenti elusivi. Ad esempio Si consideri il caso in cui un professionista debba pagare una fattura relativa alla somministrazione di alimenti e bevande pari a 600 euro ed effettui due pagamenti in contanti, in giorni diversi, pari a 300 euro cadauno. In tale ipotesi è evidente la finalità del contribuente che ha “suddiviso” il pagamento in due tranches al solo fine di “eludere” il limite anzidetto.Viceversa, se il contribuente ha ricevuto una fattura di 900 euro, le cui condizioni di pagamento sono stabilite, rispettivamente, a 30, 60 e 90 giorni data fattura, è intuibile come il frazionamento del pagamento non rivesta finalità elusive. Il frazionamento del pagamento di una fattura di acquisto della merce risponde ad una prassi consolidata nell’ambito delle operazioni commerciali e se il pagamento delle singole rate non supera la soglia di 500 euro il regime premiale sarà applicabile. La medesima soluzione non può valere, evidentemente, per le spese di ristorazione il cui pagamento frazionato è inusuale e per questo è un indice presuntivo in grado di dimostrare la finalità elusiva del frazionamento del pagamento. In tal caso l’Agenzia delle Entrate potrebbe disconoscere la riduzione dei termini di accertamento.