I servizi di alloggio acquistati in nome proprio per essere rivenduti ad altri operatori senza servizi aggiuntivi sono soggetti al regime speciale IVA delle agenzie di viaggio. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE nella sentenza relativa alla causa C-108/22 del 29 giugno 2023: nella pronuncia la Corte europea ribadisce le indicazioni già emerse in precedenti arresti, dai quali si desume che l’applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggio non è subordinato alla fornitura di un servizio turistico composto da più prestazioni. La controversia risolta dalla Corte europea in merito alla causa C-108/22 consiste nel determinare se, ai fini della qualificazione giuridica di un determinato servizio come servizio turistico, soggetto al regime speciale dell’IVA sul margine di cui agli articoli 306-310 della direttiva n. 2006/112/CE, sia necessario che venga soddisfatto il requisito della “complessità” e, di conseguenza, se un servizio di alloggio turistico, acquistato in nome proprio presso altri soggetti passivi per essere successivamente rivenduto, possa costituire un servizio turistico anche se non accompagnato da ulteriori prestazioni. IL FATTO Una società di diritto polacco, nell’ambito della propria attività, acquista servizi di alloggio, in nome e per conto proprio, da altri soggetti passivi per rivenderli successivamente ai propri clienti, che sono esclusivamente soggetti esercenti attività d’impresa. A seconda delle esigenze e delle aspettative dei clienti, la società fornisce ad essi anche la consulenza sulla scelta dell’alloggio e l’assistenza nell’organizzazione del viaggio. Il più delle volte, tuttavia, nell’effettuare la prenotazione e la rivendita dei servizi di alloggio, la società non fornisce servizi aggiuntivi, come i servizi di informazione turistica o di consulenza turistica. In tali casi, il cliente è, infatti, interessato solo ad acquistare il servizio di alloggio. Il prezzo al quale la società rivende i singoli servizi di alloggio include il costo di acquisto del medesimo e il proprio guadagno, sotto forma di corrispettivo per l’operazione di prenotazione. La questione sollevata dal giudice nazionale è diretta a sapere se la rivendita dei servizi di alloggio, non accompagnati da prestazioni aggiuntive, acquistati in nome proprio presso altri soggetti passivi, sia soggetta a IVA come un servizio turistico, con applicazione del regime speciale dell’IVA sul margine. Le osservazioni del giudice del rinvio In base alla normativa interna, affinché possa essere assoggettato al regime del margine, l’operatore, nel fornire il servizio turistico, deve agire in nome e per conto proprio, acquistando beni/servizi a beneficio diretto del viaggiatore. In assenza di una definizione del concetto di “servizio turistico”, il giudice nazionale ha osservato che, al fine di determinare l’ambito applicativo dei servizi soggetti al regime del margine, occorre fare riferimento all’art. 306 della direttiva n. 2006/112/CE, che impone agli Stati membri di applicare il regime speciale alle operazioni delle agenzie di viaggio e degli organizzatori di giri turistici nella misura in cui gli stessi agiscano in nome proprio nei confronti del viaggiatore e utilizzino, per l’esecuzione del viaggio, cessioni di beni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi. Nella sentenza relativa alle cause riunite C-308/96 e C-94/97 (Madgett e Baldwin), la Corte ha affermato che un soggetto che gestisce un albergo non può applicare il regime speciale se offre solo un servizio alberghiero e non un servizio complesso in cui l’alloggio è uno degli elementi della prestazione resa. Tuttavia, il principio di neutralità non sembrerebbe ammettere che alcuni servizi siano tassati secondo le regole ordinarie, mentre altri, con essi concorrenti, sono tassati secondo il metodo semplificato dell’IVA sul margine. Si potrebbe, infatti, verificare la violazione del suddetto principio se la rivendita dei servizi di alloggio senza servizi aggiuntivi è tassata secondo le regole generali, mentre la rivendita degli stessi servizi di alloggio, integrata da servizi aggiuntivi, beneficia del regime speciale. I precedenti arresti della giurisprudenza comunitaria Dagli arresti della Corte europea si desume che l’applicazione del regime speciale non è subordinato alla fornitura di un servizio turistico composto da più prestazioni. Nella sentenza di cui alla causa C-552/17 del 19 dicembre 2018 (Alpenchalets Resorts), i giudici comunitari, richiamando la sentenza di cui alla causa C-163/91 del 12 novembre 1992 (Van Ginkel), hanno affermato che la mera messa a disposizione di un alloggio per vacanze acquistato presso terzi rientra nell’ambito del regime speciale. Nella sentenza 6 ottobre 2005, causa C‑291/03 (MyTravel), l’agenzia di viaggio ha organizzato vacanze “tutto compreso” inclusivo di alloggio, effettuando in proprio il trasporto, dunque con mezzi propri. I giudici comunitari hanno ritenuto necessario ripartire il prezzo forfetario tra l’ammontare rientrante nell’ambito del regime speciale e quello delle prestazioni fornite in proprio, che ne sono escluse. Nell’effettuare tale ripartizione, la Corte ha, quindi, riconosciuto che il regime speciale può applicarsi anche alle sole prestazioni di alloggio. Dalla sentenza 13 ottobre 2005, causa C-200/04 (ISt) risulta che il regime speciale delle agenzie di viaggio si applica all’operatore economico che offra ai propri clienti, ad un prezzo forfettario, oltre a prestazioni connesse all’istruzione e alla formazione linguistica degli stessi, fornite con mezzi propri, anche prestazioni acquisite presso altri soggetti passivi, quali il trasferimento verso il Paese di destinazione e/o il soggiorno nel predetto Paese. L’espressione “e/o” dimostra che una di tali prestazioni è di per sé sufficiente per applicare il regime speciale. LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE Con il nuovo arresto, i giudici comunitari hanno confermato le indicazioni sopra esposte, richiamando, in modo particolare, la sentenza Alpenchalets Resort. Ad avviso della Corte, quest’ultima pronuncia, emanata nel contesto della fornitura, da parte di un’agenzia di viaggi, di un alloggio per vacanze, è destinata a disciplinare anche la situazione della vendita di servizi di alloggio in alberghi e in altre strutture. Con la conseguenza che il servizio di alloggio turistico, acquistato in nome proprio presso altri soggetti passivi per essere successivamente rivenduto, beneficia del regime speciale anche se non accompagnato da ulteriori prestazioni.