Con l’approssimarsi delle ferie estive torna di attualità quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 15943 del 18 gennaio 2023, con il quale sono state operate le ennesime modifiche alle specifiche tecniche relative ai Registratori Telematici. Per comprendere quante giravolte abbia già subito la materia basti citare l’oggetto del Provvedimento cui sopra: “Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019 e successive modificazioni in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni”. Dalla sola lettura dell’oggetto emerge un primo aspetto: il citato provvedimento è quello che ha sancito le nuove specifiche tecniche, giunte alla versione 11, fondamentalmente al fine di adeguarle alle nuove esigenze della cd. “lotteria istantanea dei corrispettivi”. Tali nuove specifiche tecniche, come espressamente previsto nel provvedimento del gennaio 2023: “devono essere rispettate obbligatoriamente dai nuovi modelli di Registratore Telematico e di ServerRT che presentano istanza di approvazione dopo il 30 giugno 2023. Per i modelli già approvati le predette specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di presentazione di istanza di variante successivamente al 30 giugno 2023”. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione della cd. lotteria istantanea dei corrispettivi, così come previsto dal punto 2.1 lettera b) del summenzionato provvedimento tutti i registratori telematici dovranno essere adeguati alle nuove esigenze entro il 2 ottobre 2023 (con possibilità, a fronte delle spese da sostenersi, di usufruire di un credito di imposta). Andando oltre la problematica della lotteria, in questa sede vogliamo accentrare l’attenzione su quanto previsto al punto 2.7 delle nuove specifiche tecniche versione 11: “Per ciascuna trasmissione non andata a buon fine per motivi diversi dallo scarto della fornitura, nella giornata il Registratore Telematico/Server-RT deve ripetutamente tentare la trasmissione del singolo file, schedulando un intervallo minimo fra una trasmissione e l’altra di 15/30 minuti, fino alla presa in carico da parte del sistema AE. Nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera. Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile.” Questo passaggio, unito al fatto che i RT nuovi devono rispettare le nuove specifiche, ove per nuovi si intende quelli per i quali è stata presentata istanza di approvazione dopo il 30 giugno 2023 o, per i modelli già approvati, nel caso di presentazione di istanza di variante successivamente al 30 giugno 2023, è stata da taluni letta come obbligo di comunicare il fuori servizio nel caso di stop superiore ai 12 giorni, eventualmente anche tramite le funzioni presenti nella piattaforma Fatture e Corrispettivi. Ebbene, la questione non sta in questi termini. La previsione “incriminata” è contenuta nelle specifiche versione 11, per le quali due sono le possibilità: se si tratta di RT nuovo (dal 1° luglio 2023), ed in tal caso è necessario predisporre il file di fuori servizio, tramite le funzioni che già devono essere presenti nel RT e, se non presenti, occorre aggiornarlo, altrimenti, se il RT non è ancora aggiornato alle nuove specifiche tecniche, non sussisterebbe alcuna necessità di comunicare la sospensione degli invii, obbligo che non è previsto né dalla normativa né dalle precedenti specifiche tecniche che, al contrario, prevedono appunto che sia il RT alla ripresa dell’inattività ad inviare un flusso a zero per tutti i giorni di chiusura, così come riportato nella guida ai corrispettivi elettronici aggiornata 2021 dell’Agenzia delle Entrate: “In relazione ai periodi di chiusura dell’esercizio commerciale, l’esercente non deve effettuare alcuna registrazione sull’RT: quest’ultimo, al momento della prima trasmissione dei corrispettivi della giornata di apertura, comunica le giornate di chiusura”.