Il decreto fiscale 2020 (art. 16, D.L. n. 124/2019) prevede, per le sole operazioni poste in essere dal 1° luglio 2020 in avanti, che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti i registri IVA, degli acquisti e delle fatture emesse, precompilati. La medesima operazione riguarderà la bozza delle liquidazioni periodiche. La semplificazione è interessante, ma un’opinione definitiva potrà essere espressa solo successivamente, quando i contribuenti si troveranno nelle condizioni di gestire per la prima volta i “registri precompilati”. Sin dall’approvazione della disposizione è apparso evidente come la gestione non potesse essere integralmente automatizzata. La liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto implica delle scelte che non potranno essere effettuate direttamente dall’Agenzia delle entrate senza coinvolgere il contribuente. Ad esempio Se viene acquistata un’autovettura, l’art. 19-bis1 prevede che l’IVA possa essere considerata in detrazione nella misura forfetaria del 40%. In alternativa il contribuente può considerare in detrazione l’intero tributo assolto a condizione, però, che il mezzo di trasporto sia utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’attività e a condizione di essere in grado di fornirne la prova relativa all’uso esclusivo. In questo caso, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, pare inevitabile un intervento “manuale” del contribuente. È dunque evidente come i registri precompilati, messi a disposizione dei contribuenti, possano rappresentare esclusivamente una bozza che se da un lato, sarà in grado di evitare la necessità di procedere alla loro compilazione ex novo, dall’altra dovranno essere ampiamente integrati e rettificati. La compilazione dei registri Preliminarmente l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le bozze dei registri dovranno essere messe a disposizione osservando i termini di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972. Le fatture emesse devono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione. Invece, le fatture di acquisto devono essere registrate anteriormente alla liquidazione periodica in cui viene esercitato il diritto alla detrazione. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le bozze dei registri saranno messe a disposizione mensilmente, entro i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento, utilizzando le informazioni pervenute fino a quel momento. A tal proposito, deve presumersi che i registri saranno messi a disposizione con ampio anticipo in modo da consentire ai contribuenti la possibilità di effettuare le opportune verifiche, le rettifiche e le integrazioni. La soluzione scelta, se da una parte è comprensibile, dall’altra può rivelarsi penalizzante e obbligare i contribuenti ad effettuare numerose rettifiche. Ad esempio Si consideri il caso in cui il contribuente riceva il 15 ottobre 2020 una fattura la cui IVA è esigibile nel precedente mese di settembre. È intuibile che la bozza di registro non possa tenerne conto, laddove venga messa a disposizione dei contribuenti entro la prima settimana del mese successivo. Se il contribuente intenderà far valere la detrazione nel mese di settembre, anziché nel mese di ottobre, dovrà effettuare la necessaria integrazione. L’Agenzia delle Entrate ha indicato altri due esempi che renderanno necessaria l’integrazione delle bozze dei registri. Il primo chiarimento ha riguardato le operazioni da e verso l’estero i cui dati possono essere acquisiti solo a seguito della presentazione dell’esterometro. Tuttavia, per semplificare l’adempimento, l’art. 16 del D.L. n. 124/2019 ha previsto che l’invio dei dati possa essere effettuato con periodicità trimestrale. Tale semplificazione risulterà incompatibile con la compilazione della bozza dei registri che saranno messi a disposizione con periodicità mensile. Conseguentemente, i contribuenti dovranno procedere all’integrazione dei registri IVA precompilati. L’Agenzia delle Entrate ha però individuato una soluzione che finirà con il tradursi in un aggravio di adempimenti. Infatti, le specifiche tecniche consentono comunque di effettuare l’invio dei predetti dati con periodicità mensile. Pertanto, se i contribuenti effettueranno l’invio dell’esterometro entro i primi giorni del mese successivo, l’Agenzia delle Entrate potrà tenerne conto per l’elaborazione della bozza dei registri. In tal caso non sarà necessario effettuare alcuna integrazione. Si è posto anche il problema di come operare se le disposizioni in vigore attribuiscano la possibilità di considerare o meno in detrazione l’IVA. In precedenza, è stato illustrato l’esempio relativo all’acquisto di un’autovettura, ma lo stesso problema può verificarsi con riferimento alle spese di rappresentanza. L’Agenzia delle Entrate non sarà sempre in grado di comprendere l’esatta natura della spesa. A tal proposito è stato chiarito che le bozze dei registri disporranno in ogni caso la detrazione dell’IVA nella misura del 100 per cento. Sarà poi il contribuente a dover intervenire indicando una percentuale di detrazione diversa oppure, come nel caso delle spese di rappresentanza, indicando la totale indetraibilità del tributo.