Doppio binario di intervento a favore dei disabili. Oltre a rifinanziare gli sgravi già previsti in caso di assunzione, la legge di Bilancio 2019 promuove i progetti INAIL che mirano alla conservazione del posto di lavoro con la concessione di un rimborso pari al 60% della retribuzione corrisposta per i lavoratori che vi partecipano. Reinserimento lavorativo e rimborsi INAIL La legge di Bilancio 2019 ha introdotto una nuova opportunità per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro che potrà agevolare i datori di lavoro, anche ai fini dell’adempimento delle prescrizioni previste in materia di collocamento obbligatorio. In particolare, si rammenta che, al fine del reinserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, l’INAIL ha facoltà di realizzare: - progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione mediante interventi formativi di riqualificazione professionale; - progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro (art. 1 co. 166, L. n. 190/2014). Nell’ambito di specifici progetti INAIL, il legislatore ha previsto la possibilità per il datore di lavoro di ottenere il rimborso parziale della retribuzione corrisposta alla persona disabile destinataria di un programma di reinserimento finalizzato alla conservazione del posto di lavoro che, alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta, non possa attendere al lavoro senza la realizzazione di specifici interventi mirati. In particolare, l’entità del rimborso è fissata nel 60% della retribuzione effettivamente corrisposta dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Si precisa che, qualora gli interventi previsti non siano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a restituire all’INAIL l’intero importo del rimborso. Operativamente, i progetti di inserimento possono essere proposti direttamente dai datori di lavoro e devono essere approvati dall’INAIL. Si aggiunge, infine, che anche le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro possono proporre progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Sgravi per l’assunzione di disabili Il Legislatore provvede ad incrementare per l’anno 2019 di 10 milioni di euro la dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Si evidenzia che le risorse destinate a tale Fondo finanziano la corresponsione da parte dell'INPS degli incentivi ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato o trasformano a tempo indeterminato un rapporto a termine, anche a tempo parziale, lavoratori disabili. Nello specifico, tali incentivi sono erogati in percentuale della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali che varia dal 70% al 35% in relazione al grado di disabilità come indicato nella seguente tabella. Destinatari Misura Durata Rapporti incentivati Lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria* 70% 36 mesi Assunzione a tempo indeterminato Lavoratori con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria* 35% 36 mesi Assunzione a tempo indeterminato Lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% 70% 60 mesi Assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi * Tabelle di cui al T.U. n. 915/1978 L’accesso al beneficio è subordinato all’ottemperanza ai principi generali in materia di incentivi (art. 31, D. Lgs. n. 150/2015), alla regolarità contributiva e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali di lavoro (art. 1, cc. 1175-1176, L. n. 296/2006), nonché alla sussistenza di un incremento occupazionale netto. Carta Europea della disabilità Si premette che, nell’ambito della Strategia dell’Unione Europea 2010-2020, al fine di assicurare piena inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale e culturale, è stata proposta l’introduzione di una tessera (UE Disability Card) che consenta l’accesso ad una serie di servizi gratuiti od a costo ridotto in materia di trasporti, cultura e tempo libero sul territorio nazionale in regime di reciprocità con gli altri Paesi della UE. Allo scopo di dare attuazione a tale strumento, la legge di Bilancio 2019 prevede che – con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali, da emanarsi entro il 30 marzo 2019 – vengano definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia nonché determinate le modalità per l’individuazione degli aventi diritto, per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell’INPS.