Ministero del Lavoro - Decreto n. 396 del 13 dicembre 2022 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il decreto direttoriale n. 396 del 13 dicembre 2022 di adozione, ai sensi dell’art. 16, comma 1 del DPCM 23 luglio 2020, della modulistica relativa alla rendicontazione del cinque per mille. L'atto costituisce un aggiornamento rispetto alla precedente modulistica (e relative Linee guida) approvata con il Decreto direttoriale n. 488 del 22 settembre 2021, a seguito della messa a disposizione degli enti beneficiari del contributo di importo pari o superiore a 20.000 euro di una piattaforma informatica dedicata. In tale piattaforma gli enti dovranno adempiere agli obblighi di compilazione, trasmissione e comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto, realizzandosi in tal modo la dematerializzazione della documentazione amministrativa. Le disposizioni indicate nel decreto devono essere applicate a partire dal contributo finanziario 2021. Ambito soggettivo E’ utile ricordare che sono tenuti al rispetto delle linee guida i soggetti beneficiari del contributo del cinque per mille come individuati dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del D.P.C.M. 23 luglio 2020: “enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società”. In via transitoria, nelle more della piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, i soggetti destinatari delle linee guida continuano ad essere i soggetti individuati dall’articolo 1, comma 2, del D.P.C.M. in parola: - Enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale; - Associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano; - Associazioni e Fondazioni riconosciute. Tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dall’ammontare dell’importo percepito, hanno l’obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo. Parimenti, grava su tutti i soggetti beneficiari l’obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto. Solo i soggetti beneficiari di contributi pari o superiori a € 20.000,00 hanno altresì l’obbligo di trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione. Oggetto della trasmissione sono esclusivamente il rendiconto e la relazione illustrativa, con esclusione, pertanto, dei singoli giustificativi di spesa, i quali non dovranno essere inviati, bensì conservati in originale ed esibiti qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne faccia richiesta.