Residente negli Emirati, ok al rimborso delle imposte versate in Italia. A tal fine non è necessario che nell'altro paese siano state in effetti versate imposte, basta il sostanziale assoggettamento ad esse del reddito ivi conseguito. Lo afferma la sentenza n. 994/2024 della Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza ctr sez. dist. Pescara n. 190/2021, conforme a quella dei giudici di prime cure. IL FATTO Il contenzioso riguardava la richiesta del rimborso delle trattenute effettuate dal datore di lavoro del contribuente, trasferitosi negli Emirati Arabi Uniti dove aveva assunto la residenza insieme all'intero nucleo familiare. Impugnato il silenzio rifiuto in ordine a tale richiesta, i giudici del territorio ne avevano accolto le doglianze, mentre l'ufficio aveva eccepito sia che egli non avesse dimostrato l'effettivo pagamento delle imposte negli Emirati, sia di non avere assolto l'onere della prova, circa la residenza in quel paese, mediante la produzione “idoneo certificato convenzionale”. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Di diverso avviso la Suprema Corte, che ha ritenuto “ormai pacifico che la corretta interpretazione delle norme interne o pattizie non richieda l'effettivo assoggettamento nell'altro Paese dell'imposizione fiscale per ottenere il rimborso in Italia, essendo sufficiente l'astratta imponibilità fiscale in quel Paese, in disparte se sia stato o meno esercitato il potere impositivo”. Ma anche per l'altra eccezione sollevata dall'Amministrazione finanziaria, ricorrente, i giudici di legittimità esprimono il loro dissenso, nella considerazione che non è in discussione ed è risultato ampiamente documentato che il contribuente è da più anni residente negli Emirati Arabi Uniti, essendo stato anche cancellato dai cittadini residenti in Italia. Richiamandosi ad alcuni passi della recente ordinanza n. 30779/2023, nella sentenza all'esame viene ricordato che ai fini del rimborso le attestazioni previste dalla disciplina convenzionale non devono attestare la concreta tassazione (o meglio il prelievo).