In mancanza di una disposizione di natura convenzionale che disciplini il trasferimento di residenza in corso d'anno attraverso lo strumento del c.d. “split year” non è possibile invocare quanto disposto dal commentario Ocse in ordine al concetto di residenza parziale essendo quest'ultimo non vincolante stante la sua natura di soft law. È quanto emerge con forza leggendo l'ordinanza n. 25690 pubblicata dalla suprema corte di cassazione in data 4 settembre 2023 in cui era stato coinvolto un noto ex calciatore della squadra di calcio A.C Milan il quale contestava di aver subito sui redditi del periodo d'imposta 2012 una doppia tassazione causata dal suo trasferimento, avvenuto nel mese di luglio 2012, dalla squadra meneghina al club della capitale francese Paris Saint-Germain Football Club. IL FATTO Causa di tale doppia imposizione, chiariva il contribuente, si sarebbe dovuta ricercare nell'applicazione congiunta tra l'articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi, il quale assoggetta a tassazione i soggetti residenti in Italia sui redditi world wide e l'articolo 166 del Code general des impots secondo cui “se un contribuente in passato residente all'estero trasferisce la propria residenza in Francia, il reddito colpito dalla tassazione è contato dal giorno dello stabilimento”. Secondo il contribuente tale doppia imposizione si sarebbe potuta evitare attraverso l'applicazione della convenzione internazionale contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia letta alla luce di quanto disposto dal paragrafo 2.10 del commentario all'articolo 4 del modello Ocse, il quale raccomanda l'applicazione del meccanismo (criterio) dello split year nelle ipotesi di trasferimento di residenza avvenuto in corso d'anno. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE I giudici della Suprema Corte non hanno aderito alla tesi del contribuente precisando innanzitutto che l'articolo 4 della convenzione tra Italia e Francia non prevede la disciplina del frazionamento d'anno (split year) e ricordando che il commentario Ocse “non ha valore normativo e costituisce una raccomandazione diretta ai paesi aderenti (...) i quali, tuttavia, nel delineare la disciplina convenzionale, sono liberi di darvi attuazione. Le disposizioni contenute nel commentario, non vincolanti ed aventi natura di soft law, fungono da strumento di indirizzo ed ausilio nell' interpretazione dell'esatto contenuto e delle finalità delle convenzioni internazionali basate sul relativo Modello”. In definitiva, quindi, secondo la Cassazione qualora la convenzione di riferimento non preveda il meccanismo dello split year per i trasferimenti di residenza avvenuti in corso d'anno, per eliminare la doppia imposizione l'unico strumento utilizzabile è da ritenere debba essere quello del credito d'imposta previsto dall'articolo 24 delle convenzioni senza che possa essere invocato, in alcun modo, quanto precisato dal commentario Ocse in materia di residenza parziale al paragrafo 2.10 dell'articolo 4 del modello Ocse stante la sua natura di soft law.