È precluso all'Amministrazione finanziaria, decorsi i termini di legge, procedere ad una diversa quantificazione dell'imposta dovuta, così come procedere anche ad eventuali nuovi accertamenti e rettifiche, i quali possono avvenire solo entro la scadenza del suddetto termine. Il termine per l'accertamento in rettifica decorre dall'anno in cui la dichiarazione è presentata. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 3098 del 1° febbraio 2019. IL FATTO Il caso trae origine da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che, annullato parzialmente, in via di autotutela, un precedente atto di recupero del credito Iva, aveva rideterminato la somma dovuta alla società contribuente, contestando l'inerenza di alcune fatture di acquisto emesse dalla cedente nel 2006. La Ctr ha rilevato che il credito si cristallizza nella dichiarazione dell'anno in cui matura, salvo che questa venga rettificata, sicché, ove - come accaduto nella specie - il termine per le rettifiche di cui all'art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sia scaduto, il credito, ancorché confluito nelle dichiarazioni degli anni successivi, non può più essere oggetto di recupero. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Ctr, in caso di domanda di rimborso del credito Iva, il termine di decadenza per la rettifica inizia a decorrere dalla data di presentazione di detta domanda, anche se riferita a crediti formatisi in anni di imposta precedenti, rispetto ai quali il medesimo termine risulterebbe già scaduto. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Dagli atti emerge che il credito Iva dedotto in giudizio si era formato nell'anno di imposta 2006, era stato chiesto a rimborso sulla base della dichiarazione annuale 2008 ed era stato rimborsato alla cessionaria. Non si controverte, pertanto, della legittimità del rifiuto opposto dall'Amministrazione alla domanda di rimborso, ma della legittimità di un accertamento in rettifica della dichiarazione 2006, emesso nel 2013 e volto al recupero del credito rimborsato. Dispone l'art. 57, comma 1, d.P.R. n. 633/1972 nella formulazione pro tempore applicabile, che "gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione". Unica eccezione a tale regola è quella prevista nel medesimo primo comma dell'articolo, che stabilisce che, qualora sia presentata domanda di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, nel caso (qui non ricorrente) di richiesta di documenti da parte dell'ufficio evasa oltre il quindicesimo giorno dalla sua notificazione, il termine di decadenza è differito di un periodo pari a quello compreso fra il sedicesimo giorno e la data di effettiva consegna dei documenti. La disposizione, che è inequivoca nel far decorrere il termine per l'accertamento in rettifica dall'anno in cui la dichiarazione è presentata (salva l'eccezione di cui si è detto e non ricorrente nel caso di specie), enuncia il c.d. principio del consolidamento del criterio impositivo, in virtù del quale è precluso all'Amministrazione finanziaria, decorsi i termini di legge, procedere ad una diversa quantificazione dell'imposta dovuta, così come procedere anche ad eventuali nuovi accertamenti e rettifiche, i quali possono avvenire solo entro la scadenza del suddetto termine (art. 57, comma 4, cit.). Nel caso di specie - in cui, trattandosi di ripresa di un credito fiscale, la posizione dell'Amministrazione finanziaria non risulta diversa da quella che consegue ad un qualunque avviso di accertamento con il quale l'Ufficio fa valere una pretesa nei confronti del contribuente - era dunque precluso all'Agenzia di procedere alla rettifica della dichiarazione IVA 2006, né poteva trovare applicazione il principio - enunciato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 15 marzo 2016, n. 5069), nella diversa ipotesi in cui sia contestata la richiesta di rimborso - secondo cui i termini decadenziali di cui all'art. 57 cit. operano limitatamente al riscontro dei crediti dell'Amministrazione e non dei suoi debiti.