Nell’ambito dell’accertamento in materia di Iva e di imposte sui redditi, il rilievo di ammanchi di beni in forza di scritture contabili non obbligatorie esclude l’applicabilità della disciplina dettata dal Dpr 441/1997 in tema di presunzioni di cessione e di acquisto di beni. Tale precetto, infatti, prevede che le mancanze siano riscontrate a seguito di un inventario fisico dei beni o di un confronto basato su documentazione contabile obbligatoria. Tuttavia, non risultano inapplicabili le disposizioni generali che consentono la rettifica delle dichiarazioni tributarie anche in forza di presunzioni semplici dotate dei requisiti di cui all’articolo 2729 del Codice civile, in quanto le stesse possono essere desunte anche da documentazione contabile non obbligatoria tenuta dal contribuente e rinvenuta dai verificatori o spontaneamente esibita. A tale conclusione è giunta la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 12927 del 15 maggio 2019. Nell’ordinamento tributario italiano le presunzioni di cessione e di acquisto sono disciplinate dal Dpr 441/1997 mediante un articolato complesso di norme le quali consentono all’Ufficio di presumere l’effettuazione di operazioni imponibili di vendita o di acquisto. L’articolo 1, commi 1 e 2 del Dpr 441/1997 stabilisce che «si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni né in quelli dei suoi rappresentanti» dovendosi ricomprendere tra tali luoghi «anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi e i mezzi di trasporto nella disponibilità dell’impresa» a meno che il contribuente non dimostri che i beni sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti o sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, d’opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà. Il successivo articolo 4 regola, almeno apparentemente, le conseguenze temporali delle menzionate congetture disponendo che gli effetti delle presunzioni di cessione e di acquisto, derivanti dalla rilevazione fisica dei beni, operano al momento dell’inizio degli accessi, ispezioni e verifiche, mentre le eventuali differenze tra rimanenze registrate rispetto alle risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino o ad altra documentazione obbligatoria costituiscono presunzioni di cessione e di acquisto per il periodo d’imposta oggetto di controllo. La conseguenza di tali disposizioni non è solo quella di limitare il perimetro temporale di applicazione delle presunzioni ex Dpr 441/1991, ma anche quella di escludere l’operatività delle stesse nei casi in cui la mancanza o l’esubero di beni risulti da mezzi diversi rispetto a quelli previsti dall’articolo 4, con la conseguenza che, in tale circostanza, risulterebbe applicabile una presunzione semplice, di analogo contenuto, che potrebbe essere contestata dal contribuente anche senza fornire, necessariamente, una prova contraria (circolare 31/E/2006). Delimitata l’area di operatività delle presunzioni di cessione e di acquisto va tuttavia osservato che le stesse, seguendo un principio oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, hanno natura di presunzioni legali “miste” che consentono la prova contraria da parte del contribuente, solo entro i limiti di oggetto e di mezzo di prova prefigurati dal legislatore (Cassazione, sentenza 13979/2016). Il contribuente, pertanto, ha la possibilità di superare la presunzione di cessione o di acquisto esclusivamente mediante i precostituiti mezzi di prova tassativamente indicati nel Dpr 441/1997. La normativa sulle presunzioni di cessione e di acquisto appare, quindi, imbrigliata in formalismi procedurali che risultano frequentemente non proporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti e nella loro applicazione a fattispecie concrete. Sarebbe pertanto auspicabile un intervento legislativo volto a rivisitare la materia e finalizzato a enucleare i principi generali per evitare che il formalismo delle norme predomini sulla sostanza delle operazioni.