Il termine di decadenza di un anno dall'effettuazione dell'operazione, ai fini della rettifica dell'Iva in diminuzione, non è applicabile in presenza di un accordo transattivo che compone una controversia, anche potenziale, circa il corretto adempimento degli obblighi contrattuali del fornitore dei beni o dei servizi; in tal caso, quindi, l'emissione della nota di variazione, ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, del dpr 633/72, non è soggetta al predetto limite temporale, previsto dal successivo terzo comma per l'ipotesi in cui gli eventi dai quali scaturisce la riduzione dell'imponibile o dell'imposta dipendano da sopravvenuto accordo tra le parti. Questa la tesi sostenuta dall'AIDCEC nella norma di comportamento n. 222, rilasciata il 6 settembre 2023. L'associazione richiama i principi di effettività, neutralità e proporzionalità dell'Iva del diritto unionale, come interpretato dalla Corte di giustizia, che risulterebbero violati qualora qualsiasi ipotesi di accordo sopravvenuto venisse ricondotta nella previsione limitativa del terzo comma, la cui applicazione dovrebbe quindi essere circoscritta “unicamente agli accordi sopravvenuti nell'ambito di relazioni commerciali dipendenti da un mero mutamento consensuale della volontà dei contraenti” (oltre che, occorre aggiungere, nel caso di rettifiche di inesattezze nella fatturazione che abbiano comportato l'addebito di un'imposta superiore a quella dovuta). In sostanza, seguendo la tesi dell'associazione, gli accordi pattuiti in sede transattiva sarebbero equiparati, ai fini in esame, alle sentenze del giudice, che, va rammentato, legittimano la riduzione dell'Iva indipendentemente dal tempo trascorso dall'effettuazione dell'operazione. Si deve ricordare, in proposito, che secondo la relazione governativa dello schema della legge istitutiva dell'imposta, la locuzione “sopravvenuto accordo tra le parti” escludeva solo le pronunzie giudiziarie. È da osservare, inoltre, che la tesi dell'associazione non incontra il favore dell'Agenzia delle entrate, che nella risposta ad interpello n. 762/2021, invero senza particolari sforzi argomentativi, ha escluso l'ammissibilità, nell'ambito di un accordo transattivo, della nota di variazione oltre il termine annuale. Né appare decisiva la giurisprudenza unionale, secondo cui non contrasta, di per sé, con il principio di effettività la norma nazionale che assegna al fornitore un termine di due anni per richiedere all'autorità il rimborso dell'Iva indebitamente fatturata e, nel contempo, un termine di dieci anni al cessionario/committente per chiedere la restituzione della stessa imposta al fornitore (sentenza 15 dicembre 2011, C-427/10).