Agenzia delle Entrate - Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 Se il soggetto passivo IVA riceve una fattura avente ad oggetto l’installazione di un impianto, soggetta a reverse charge ai sensi dell’art. 17, D.P.R. n. 633/1972, si può procedere all’integrazione del documento secondo diverse modalità. Dovrà essere indicata la base imponibile, l’aliquota e l’IVA. La fattura integrata dovrà essere registrata nel libro degli acquisti e delle fatture. Il problema che si pone riguarda, però, le modalità di integrazione. Infatti, trattandosi di un documento emesso in formato digitale e, conseguentemente, non modificabile, si pone il problema di come procedere all’indicazione dei predetti dati. La soluzione dell’Agenzia delle Entrate Il problema riguardante le modalità di integrazione della fattura elettronica è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019. Il documento di prassi precisa che “secondo quanto già indicato nella circolare n. 13/E del 2018 (cfr. la risposta al quesito 3.1), ciò comporta che nell’ipotesi di reverse charge interno, e comunque in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite Sdi, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario committente può - senza procedere alla materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa - inviare tale documento allo SdI, come indicato nel paragrafo 6.4, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione”. Secondo l’Agenzia delle Entrate l’acquirente tenuto ad integrare la fattura può, sia pure facoltativamente, generare un documento elettronico equivalente ad un’autofattura, con l’indicazione della base imponibile, dell’aliquota e dell’IVA. L’operazione descritta, con l’invio del documento generato all’Agenzia delle Entrate per il tramite del Sistema di Interscambio rappresenta, di fatto, l’integrazione “elettronica” della fattura ricevuta senza addebito dell’IVA e soggetta, per l’appunto, all’inversione contabile. Due modalità alternative La circostanza che l’Agenzia delle Entrate abbia ritenuto non obbligatoria la generazione del predetto documento elettronico vuole significare che le modalità di integrazione del documento ricevuto non risultano modificate rispetto al passato. L’indicazione è contenuta in una delle FAQ pubblicate sul sito di Assosoftware. In pratica, secondo una prima soluzione, il contribuente può procedere alla materializzazione, cioè alla stampa, della fattura di acquisto ricevuta. Successivamente potrà sovrascrivere il documento stampato annotando manualmente la base imponibile, l’aliquota e l’IVA. Questo documento, oggetto di integrazione, può essere conservato in formato analogico senza che sia obbligatoria la trasformazione dello stesso in formato digitale. In alternativa, il cessionario può generare un documento contenente sia i dati necessari per l’integrazione, quindi la base imponibile, l’aliquota e l’IVA, sia gli estremi della fattura a cui fa riferimento. Tale documento può essere prodotto in modalità analogica come ad esempio nel formato PDF. Anche in questo caso la conservazione digitale del documento analogico non è affatto obbligatoria.