La revisione del classamento catastale di un immobile deve contenere, a pena di nullità, la specifica del presupposto a cui la modifica va associata. L’ufficio deve specificare nella motivazione dell’atto se la rettifica è dovuta all’aggiornamento del classamento o, invece, all'incongruità rispetto a fabbricati similari, non risultando ammissibile l’integrazione della motivazione dell’atto impugnato in sede processuale. Tale principio è contenuto nella ordinanza n. 14185 del 24 maggio 2019 emanata dalla sezione V della Corte di Cassazione. IL FATTO L’Agenzia del Territorio emetteva un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente, proprietario di un locale, situato presso un centro commerciale, classificandolo dalla categoria C2 alla categoria D8, e aumentandone la rendita catastale. Il contribuente impugnava l’accertamento eccependone la sua nullità per difetto di motivazione. In primo e secondo grado il ricorso era stato respinto; in particolare, la CTR ha ritenuto che l’atto contenesse tutti gli elementi alla base dell’accertamento censuario, atteso che la rendita era stata attribuita mediante una “stima diretta” del bene eseguito sulla base dei valori di mercato capitalizzati con il relativo saggio, risultando l’immobile riconducibile nelle categorie del gruppo D. La normativa Il classamento è disciplinato della legge n. 662/1996 e dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, che risultano combinate con le norme dello Statuto del contribuente (cfr. art. 7, legge n. 212/2000, “Chiarezza e motivazione degli attui”), le quali prescrivono che negli atti dell’Amministrazione finanziaria siano indicati “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”. In particolare, l’art. 3, comma. 58, della legge n. 662/1996 stabilisce che il comune chiede all’Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento non risulti aggiornato ovvero non congruo rispetto a fabbricati similari. La revisione del classamento (categoria e classe) determina la variazione delle rendite catastali degli immobili, venendo attribuita la categoria catastale sulla base della destinazione d’uso e delle caratteristiche costruttive dell’unita immobiliare; la classe viene determinata, in primis, in base al contesto urbano di ubicazione e poi con riferimento alle altre caratteristiche proprie dell’unità immobiliare non considerate per l’attribuzione della categoria. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Suprema Corte ha ritenuto che in tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani, la motivazione dell’atto, ai sensi del citato art. 3, comma 58, della legge n. 662/1996, non può limitarsi a contenere l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’Agenzia del territorio, ma deve invece specificare, a pena di nullità, a quale presupposto la modifica deve essere associata, ovvero al non aggiornamento del classamento o, invece, alla palese incongruità rispetto a fabbricati similari. In tale secondo caso l’atto di revisione del classamento deve specificare, a pena di nullità, le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto della modifica, non limitandosi a contenere l’indicazione della categoria e della classe attribuita dall’Agenzia del Territorio. La P.A. è tenuta a precisare se il mutamento è dovuto al mancato aggiornamento catastale, o da una rivalutazione dei parametri della microzona di collocazione da esplicitare in modo chiaro con l’indicazione tra il valore di mercato e valore catastale dell’area e delle altre aree comunali. La decisione in esame ha chiarito, in particolare, che l’integrazione a posteriori del contenuto della motivazione non è consentito, atteso che questa rappresenta uno dei requisiti genetici dell’atto. Nel caso di specie, l’avviso di accertamento conteneva tutti gli elementi posti a base del criterio di accertamento censuario, ma la motivazione delle ragioni della rettifica in autotutela è stata fornita solo in sede giudiziale. Pertanto, non è consentito all’Amministrazione sopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune dell’atto di classamento per difetto di motivazione, come erroneamente ritenuto dai giudici di appello. Sul tema la Cassazione ha ritenuto che l’atto di revisione dell’immobile deve essere motivato dal Comune e deve contenere i presupposti di fatti e le ragioni giuridiche del cambiamento. L’atto di revisione, pertanto, deve specificare i motivi del classamento risultando insufficiente che all’atto sia allegata la sola verifica dell’Ufficio Tecnico Erariale (Cass. n. 7732/2019).