Il revisore dei conti che non si avvale di collaboratori anche se inserito stabilmente in una struttura di cui non è responsabile, non essendo titolare di una propria struttura autonoma, non è soggetto passivo IRAP. Per cui, ove avesse pagato l'imposta questa deve essere rimborsata dall'Agenzia delle entrate, non sussistendo un autonoma organizzazione. La Cassazione civile, sez. V, sentenza n. 3640/2024 spiega che occorrono requisiti ben precisi affinché un lavoratore autonomo possa essere assoggettato all'imposta descritta. IL FATTO La questione nasceva dai pagamenti indebiti che il professionista aveva versato all'erario a titolo di imposta regionale per le attività produttive, ma che, ritenendo di non possedere i requisiti, in un secondo momento chiedeva il rimborso all'ufficio impositore. Questi ne rifiutava il ritorno delle somme ricevute, e da questa premessa ne nasceva un contenzioso tributario che vedeva il richiedente contro l'Agenzia delle entrate, la quale ovviamente resisteva in giudizio. A parere del contribuente richiedente, egli svolgeva la propria attività in mono committenza e pertanto tutto il reddito professionale da lui dichiarato proveniva dalla suddetta attività, senza aver utilizzato una sua propria autonoma organizzazione. Nell'istanza da egli esposta, riteneva che non sussistevano i presupposti impositivi di cui all'art. 2 del dlgs 446/1997. Il ricorrente otteneva il proprio diritto nei gradi di merito. Proponeva ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate, che, contestando la sentenza di secondo grado, riteneva che il contribuente possedesse i requisiti per l'imposizione, in quanto risultava inserito stabilmente nella struttura, di cui però non ne era responsabile. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Proprio su questo punto della sentenza di appello gli Ermellini sposano la motivazione di secondo grado, reputando che al professionista: “non può dirsi integrato il requisito di autonoma organizzazione per il solo fatto di potersi avvalere della struttura e delle risorse umane della società di revisione”. Ed ancora il requisito del'autonoma organizzazione, presupposto impositivo dell'Irap, sussiste ex art. 2, dlgs 446/1997, quando “il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi di segreteria ovvero meramente esecutive”. Non era il caso sottoposto ai giudici che rigettavano il ricorso del fisco, confermando il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente versata.