Con la nota n. 221466 del 5 luglio 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società, è tornato ad occuparsi del controllo nelle società cooperative. Quali erano i precedenti orientamenti sul controllo nelle società cooperative I precedenti interventi sul tema da parte del MiMIT, contenuti nelle note n. 140439 e n. 168983 rispettivamente dell’11 aprile 2023 e dell’11 maggio 2023, avevano sollevato alcune critiche in ragione della tesi esposta in merito alle funzioni da svolgere da parte del revisore legale dei conti. In particolare, con la nota n. 140439, il MiMIT aveva aderito all’orientamento espresso dal Consiglio del Notariato di Milano n. 124/2012 secondo il quale, in mancanza di specifiche previsioni statutarie, sia la funzione di controllo di legittimità (ex art. 2403 cc), sia la funzione di revisione legale dei conti (ex D.Lgs. n. 39/2010) sono attribuite all’unico organo monocratico identificabile quindi nell’organo di controllo o nel revisore legale dei conti. Tale soluzione, in sintesi, avallava la tesi che il revisore legale dei conti (persona fisica o società) nominato dalla società cooperativa Srl avrebbe dovuto svolgere anche la funzione di controllo di legittimità. Sull’argomento, il MiMIT era ritornato con la nota n. 168993 dell’11 maggio 2023 inviata alle Associazioni degli enti cooperativi, nella quale confermava l’orientamento espresso nella precedente nota n. 140439, ma nello stesso tempo dava conto dei tre orientamenti interpretativi sostenuti in ambito notarile e dottrinale; nella nota, inoltre, in considerazione dello spirito di collaborazione tra il MiMIT e le Associazioni, queste ultime erano invitate a fornire le proprie osservazioni in merito. Preso atto del contributo fornito dalle Associazioni Nazionali, tra cui quello contrario del CNDCEC dell’8 giugno 2023 e dei vari orientamenti assunti nel tempo dai diversi soggetti portatori di interesse, il MiMIT ha mutato il proprio orientamento. Quali sono gli orientamenti definitivi sul controllo nelle società cooperative Nella nota in commento, il MiMIT ha fornito le seguenti indicazioni: 1) le società cooperative che adottano le norme di riferimento delle Srl possono nominare un organo monocratico (in luogo dell’organo collegiale) ed affidare quindi ad un sindaco unico (in alternativa al collegio sindacale) il controllo, per la necessità, del tutto oggettiva, di non creare disparità di trattamento o pregiudicare la forma societaria cooperativa Srl. L’orientamento è peraltro in linea con quanto indicato dal Consiglio Nazionale del Notariato nello studio 113/2012. Da notare che tale interpretazione introduce soltanto una deroga sulla composizione dell’organo (appunto collegiale o monocratica) che non è idonea in alcun modo ad incidere sul contenuto o sulla portata dei controlli demandati all’organo stesso; 2) le società cooperative possono nominare (anche in assenza di coordinamento tra l’art. 2543 c.c. e le norme in vigore) il revisore legale in alternativa al sindaco unico/collegio sindacale; anche in questo caso, una diversa interpretazione sarebbe stata immotivatamente discriminatoria; 3) il sindaco unico e il collegio sindacale hanno funzioni diverse legate ad attività professionali che hanno ad oggetto aspetti diversi e quindi al revisore non sono affidate le funzioni di controllo spettanti all’organo sindacale. Con riferimento a quest’ultimo punto, si registra un cambio di orientamento da parte del MiMIT che parte da un’analisi delle differenze tra i controlli attribuiti al sindaco unico/collegio sindacale rispetto a quelli del revisore legale. Infatti, mentre come è noto il sindaco unico (o il collegio sindacale): - partecipa alle adunanze dell’organo amministrativo; è incaricato di effettuare i controlli sul rispetto della legge e della corretta gestione; è obbligato alla tenuta del libro su cui trascrivere i verbali delle verifiche; deve effettuare i controlli trimestrali sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Ai sensi dell’articolo 2545 c.c., inoltre, deve specificamente indicare, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione prevista dall’articolo 2429 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; il revisore legale (o la società di revisione) al(la) quale è attribuita la revisione legale dei conti: - non partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, effettua i controlli con la frequenza che ritiene più opportuna, tenuto conto delle dimensioni e dell’attività svolta dall’ente ed è tenuto alla conservazione solo delle carte di lavoro. La relazione al bilancio, infine, riguarda precipuamente gli aspetti contabili. Pertanto, secondo il MiMIT, il legislatore, ben consapevole delle diverse funzioni sopra indicate: - ha disposto per le Srl in merito alla nomina del sindaco e alla revisione legale dei conti con l’articolo 2477 c.c.; - ha ritenuto equiparabili le attività dell’organo di controllo interno e del revisore; e - ha disposto, quindi, che la nomina dell’uno o dell’altro consente alla società a responsabilità limitata di ottemperare all’obbligo in argomento.