Sì alla revoca del concordato preventivo per l'assunzione dei dipendenti e la compensazione dei crediti infragruppo, senza la preventiva autorizzazione del giudice. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27548 del 28 ottobre 2019, accoglie il ricorso del curatore contro la decisione della Corte d'Appello che aveva considerato illegittima la revoca e la conseguente dichiarazione di fallimento. I giudici di secondo grado, muovendosi sulla scia di un principio formulato dalla Cassazione, avevano escluso non solo che il compimento di un atto non autorizzato faccia scattare in automatico la revoca del concordato, ma anche che il disvalore oggettivo si possa dedurre solo dalla violazione della regola della parità di condizioni tra i creditori. Ad avviso della Corte territoriale è, al contrario possibile, che il pagamento di un debito anteriore si risolva in un vantaggio per i creditori, facendo crescere la garanzia patrimoniale. In definitiva la Corte d'appello aveva precisato che, essendo il via libera giudiziale finalizzato al rispetto delle proposta formulata nella domanda di concordato, si possono considerare atti in frode ai creditori solo i pagamenti non autorizzati, in grado di pregiudicare l'adempimento della proposta, secondo i tempi e le percentuali previsti. Per questa ragione i pagamenti per debiti precedenti l'apertura della procedura e, anche quelli relativi a debiti successivi, non sono inquadrabili sempre come atti di frode se la condotta del debitore non era tesa a occultare situazioni idonee a influire sul giudizio dei creditori. Per la Cassazione però i giudici di seconda istanza non hanno esaminato abbastanza attentamente gli atti descritti dagli organi delle procedure concorsuali come in frode ai creditori e comunque di straordinaria amministrazione suscettibili di autorizzazione giudiziale. Nello specifico dovevano pesare, la mancata comunicazione delle pendenza di procedimenti monitori, sorti dopo la domanda di concordato, la denunciata assunzione di tre dipendenti e la compensazione di crediti infragruppo finalizzata ad acquisire la totale partecipazione delle controllate.