Riattivato il codice tributo “1250”

Con risoluzione n. 18/E del 28 aprile 2023 era stato stato soppresso il codice tributo del modello F24 “1250”, denominato “Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto”.

A seguito dell’individuazione di alcune fattispecie residuali, con la risoluzione n. 42/E del 13 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha disposto la riattivazione del suddetto codice tributo per consentire il completamento del recupero in compensazione, tramite modello F24, dei crediti residui maturati in relazione al versamento delle somme previste dall’articolo 3, commi 211 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Si rammenta che il codice tributo “1250” è esposto nella sezione “ERARIO” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, riportando nel campo “anno di riferimento” l’anno (nel formato “AAAA”) a cui si riferisce l’operazione.

Ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il modello F24 contenente l’utilizzo in compensazione del suddetto codice tributo “1250” deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto della delega di pagamento.