La legge di conversione del decreto Lavoro prevede la possibilità di richiedere il ricalcolo dei debiti contributivi cancellati automaticamente. L’obiettivo della misura è tutelare le posizioni assicurative dei titolari di partita IVA iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, che per effetto dello stralcio delle cartelle relative ai debiti contributivi rischiano la cancellazione della propria posizione contributiva. I lavoratori autonomi interessati dallo stralcio possono, dunque, presentare apposita istanza all’INPS per il ricalcolo del corrispondente debito contributivo ed effettuare il versamento a rate o in unica soluzione. Ciò premesso, con il messaggio n. 4244 del 28 novembre 2023 l'INPS ha prorogato il termine per la presentazione delle domande all'11 dicembre 2023. Resta invece immutata al 31 dicembre 2023 la data per il pagamento integrale delle somme oggetto di riconteggio che dovrà essere effettuato in unica soluzione. Stralcio mille euro dei debiti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 L’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 119/2018 ha disposto che: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili”. Gli agenti della riscossione, secondo la disciplina prevista dalla citata normativa, hanno trasmesso all’Istituto gli elenchi delle quote annullate e, per una più efficace e coordinata gestione delle posizioni interessate dalla misura, un provvedimento di “discarico” per ciascuna partita di credito e per ciascuna delle Gestioni amministrate dall’Istituto. Sulla base dei dati trasmessi, l’INPS ha proceduto all’eliminazione dalle proprie scritture patrimoniali dei crediti oggetto di stralcio, in ottemperanza a quanto stabilito dallo stesso articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 119/2018 e provveduto, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4, a rimborsare agli agenti della riscossione le somme oggetto di stralcio versate dal contribuente successivamente alla data dell’annullamento automatico (24 ottobre 2018). Stralcio mille euro dei debiti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 L’articolo 1, comma 222, della legge n. 197/2022, ha previsto lo stralcio automatico, alla data del 30 aprile 2023, dei crediti affidati all’agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo, alla data del 31 dicembre 2022, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Il successivo comma 223 ha disposto dal 1° gennaio 2023 – data di entrata in vigore della legge n. 197/2022 – e fino al 30 aprile 2023 – data dell’annullamento automatico – la sospensione dell’attività di riscossione da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione con possibilità, durante il predetto periodo, per il contribuente di effettuare il pagamento dei debiti oggetto di stralcio con l’effetto di determinarne l’acquisizione a titolo definitivo. Infatti, il citato comma 222 stabilisce che restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento. Domanda I soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli, e i committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, per i quali i debiti contributivi fino a mille euro sono stati annullati per effetto delle disposizioni di stralcio sopra illustrate, al fine dell’implementazione della posizione assicurativa, possono chiedere il riconteggio dei debiti annullati avvalendosi della previsione introdotta dall’articolo 23-bis del decreto-legge n. 48/2023. In considerazione delle due misure di stralcio, sono stati predisposti due modelli di domanda attraverso i quali l’interessato potrà richiedere: il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (Modello); il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della legge n. 197/2022, stralciodei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (Modello). Nella domanda l’interessato dovrà: – indicare il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito oppure, in assenza di tale informazione, i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio; – selezionare la modalità di pagamento prescelta; – assumere l’impegno a effettuare, entro il 31 dicembre 2023, l’integrale versamento di quanto dovuto, a seguito di riconteggio, a titolo di contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; – dichiarare (ipotesi limitata alla domanda di riconteggio dei debiti annullati ai sensi della legge n. 197/2022) l’importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023. Trasmissione della domanda La domanda di riconteggio dei debiti annullati deve essere trasmessa, come detto, entro l'11 dicembre 2023 utilizzando i modelli allegati.