La notifica presso l’ultimo domicilio di un contribuente deceduto, di un atto di classamento a questo intestato e non collettivamente ed impersonalmente agli eredi, è nulla. La ragione, come precisato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 7391 depositata il 15 marzo 2019, sta nell’impossibilità di instaurare alcun rapporto tributario tra l’Amministrazione finanziaria ed un soggetto deceduto. IL FATTO L’Amministrazione finanziaria notificava un atto di classamento di un immobile, con la relativa nuova rendita catastale presso il domicilio di un contribuente deceduto molti anni prima, intestato allo stesso, senza alcuna indicazione degli eventuali eredi nominativa o collettiva ed impersonale. In seguito a tale provvedimento, venivano notificati al figlio vari avvisi di accertamento, a mezzo dei quali l’Ufficio intendeva recuperare a tassazione l’ICI non corrisposta. Immediatamente i provvedimenti erano impugnati innanzi alla Commissione tributaria provinciale, che ne rigettava le doglianze. La decisione veniva altresì confermata dai giudici di appello che ritenendo valida la notifica dell’atto di classamento, dichiaravano decaduto il contribuente dalla possibilità di proporre ricorso avverso tale provvedimento e di conseguenza anche contro i successivi avvisi di accertamento. La difesa del contribuente proponeva quindi ricorso in Cassazione, per sostenere la nullità della notifica dell’atto di classamento, da cui discende il venir meno della pretesa fiscale contenuta negli avvisi di accertamento emessi in seguito. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. I giudici di legittimità, dopo aver appurato l’insufficienza della denuncia di successione al fine di comunicare la notizia di decesso di un contribuente , evidenziano la presenza di un vizio di nullità della notifica dell’atto di classamento, poiché intestato ed indirizzato ad un soggetto deceduto. A tal fine non trova alcuna applicazione la procedura prevista dall’art. 140 cpc, la quale si attiva solo in presenza di irreperibilità del soggetto e non di decesso; alla pari la fattispecie non può essere inquadrata nell’ipotesi di inesistenza, in quanto non si tratta di un’attività posta in essere in assenza degli elementi costitutivi essenziali ed idonei a portare a compimento il procedimento di notificazione. Dunque, continua la Corte Suprema, si tratta di un vero e proprio caso di nullità di notifica, che a ben vedere non può essere nemmeno oggetto di sanatoria, in seguito alla costituzione della parte interessata nel processo tributario, in quanto le difese sviluppate dal figlio del contribuente deceduto, relative all’atto di classamento ed alla quantificazione della rendita catastale non sono state esaminate nel merito dai giudici della CTR interpellata. Da qui l’accoglimento del ricorso.