Ricongiunzione contributi liberi professionisti: come rateizzazione l’onere nel 2024

Fornite le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2024

L’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, dispone che il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell’anno precedente.

Ogni anno l’INPS, con apposita circolare, fornisce le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno medesimo, aggiornate in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento.

Ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2024, l’INPS ha aggiornato le tabelle in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2023, pari al +5,4%.

Tanto premesso, con la circolare n. 17 del 23 gennaio 2024 l’INPS fornisce le istruzioni per il corretto uso delle tabelle, la tabella I/2024 relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto del 5,4% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità e la tabella II/2024 relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo del 5,4%.