Ricongiunzione: nuovi servizi per lo scambio di informazioni con le Casse professionali

Con il messaggio n. 2498 del 4 luglio 2023, l’INPS comunica che sono disponibili i seguenti servizi relativi allo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione tra l’Istituto e le Casse/Enti previdenziali firmatari dell’apposita convenzione quadro:

  • richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, del prospetto dei contributi versati all’INPS e consultazione telematica dello stato della richiesta di certificazione;
  • invio della certificazione da parte dell’INPS quale Ente trasferente;
  • richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, di riesame di una precedente certificazione telematica e consultazione telematica dello stato della richiesta di riesame;
  • invio del riesame della precedente certificazione da parte dell’INPS quale Ente trasferente;
  • notifica, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, dell’esito dell’operazione di ricongiunzione.

I servizi elencati, relativi alla facoltà di ricongiunzione, sono operativi per le Casse che aderiscono all’apposita convenzione e che predispongono le rispettive procedure necessarie alla gestione di tali servizi.

La fase successiva, invece, riguarderà l’implementazione dei servizi relativi alla facoltà di ricongiunzione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 45/1990, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da parte dell’Istituto a ciascuna Cassa stipulante. Fino ad allora, le ulteriori fasi del procedimento continuano a seguire le modalità ordinarie attualmente in uso.

Si precisa, inoltre, che lo scambio telematico di cui ai precedenti punti è attivato nei casi in cui il soggetto richiedente la ricongiunzione sia titolare di contribuzione in una o più delle seguenti Gestioni previdenziali: CTPS, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, FPLD, ART, COM, CD/CM.

Per le casistiche residuali nelle quali il soggetto richiedente sia titolare di contribuzione in una o più delle altre Gestioni amministrate dall’INPS, lo scambio telematico delle informazioni relative a tutte le Gestioni di iscrizione (comprese quelle citate nel precedente capoverso) sarà attivato soltanto a seguito del perfezionamento delle procedure. In queste ipotesi, le richieste dei prospetti contributivi non dovranno essere inviate per via telematica, ma devono essere gestite con le modalità operative in uso, ossia l’invio tramite PEC.

Infine, le richieste dei prospetti contributivi inviate dalle Casse prima dell’operatività della convenzione in oggetto (mediante raccomandata A/R o PEC) continueranno a essere acquisite e processate in modalità non telematica.

Con successivo messaggio l’INPS fornirà le istruzioni procedurali per l’utilizzo delle nuove funzionalità.