Con l’ordinanza n. 25520 depositata il 31 agosto 2023, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui l’Agenzia delle Dogane, per rideterminare il valore in dogana, può utilizzare il sistema statistico Cognos, a condizione che l’operatore economico sia stato messo nella condizione di giustificare lo scostamento rilevato dalla banca dati. IL FATTO La vicenda trae origine da un riesame su base documentale riguardante il valore doganale dichiarato da una società all’atto dell’importazione. Tale dato, in particolare, per il tramite della banca dati Cognos, era stato rapportato dall’Ufficio a un campione di importazioni effettuate dallo stesso Paese di origine l’annualità precedente. Al termine dell’analisi comparativa, era stato rilevato un valore imponibile superiore a quello dichiarato e, pertanto, la Dogana aveva chiesto al contribuente giustificazioni in merito alla congruità di quanto indicato in bolletta. Ritenute non esaustive le rappresentazioni dell’operatore economico, l’Agenzia ha applicato i criteri secondari di determinazione del valore in dogana ex art. 74 del Reg. Ue 952/2013 (CDU). Nel rispetto dei principi internazionali, il Codice doganale dell’Ue stabilisce che il criterio primario per la determinazione del valore in dogana delle merci è il “valore di transazione”, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato” (art. 70 del CDU). Solo qualora non sia possibile utilizzare tale criterio, sono previsti metodi alternativi o sostitutivi, da utilizzarsi in rigido ordine gerarchico, con l’espresso divieto di ricorrere a valori minimi, arbitrari o fittizi (Corte di Giustizia causa C-116/12; Cass. n. 15540/2022). Per disattendere il valore di transazione indicato in sede di importazione, l’art. 140 del Reg. Ue 2447/2015 (RE) consente all’Amministrazione di ricorrere ai metodi di valutazione sussidiari soltanto se i fondati dubbi sulla correttezza del valore permangano anche dopo aver concesso all’interessato la possibilità di esprimere le proprie ragioni. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Con specifico riguardo la sistema Cognos, la Cassazione aveva già avvallato la sua utilizzabilità ai fini accertativi, rilevando come tale banca dati in uso alla Dogana costituisca un sistema informatico che raccoglie informazioni sulle merci importate nell’Ue, consentendo di individuare una scala di valori entro la quale è ammesso che il prezzo di un determinato prodotto possa oscillare. Cognos, infatti, permetterebbe di rilevare, per ciascuna voce doganale, la materia prima utilizzata, il nome della ditta importatrice, i marchi più o meno noti della merce importata e, pertanto, il valore e la qualità dei prodotti similari a quello oggetto di controllo (Cass. n. 40145/2021 e Cass. n. 40141/2021). In linea con il proprio orientamento, i giudici di legittimità hanno affermato che “ai fini della determinazione in dogana del valore delle merci importate (…) legittimamente possono essere utilizzati i risultati restituiti dai sistemi statistici in uso alle autorità di controllo, tra cui, in specie, il sistema Cognos, a condizione che su detti risultati la parte abbia avuto la possibilità, nel corso del procedimento amministrativo, di contraddire e che le giustificazioni dalla medesima fornite in ordine allo scostamento da essi si rivelino inidonee a dimostrare le ragioni della non riconducibilità della concreta transazione ai valori statistici di riferimento”. A legittimare la rideterminazione del valore in dogana, pertanto, non devono essere i risultati che il sistema informatico restituisce acriticamente e astrattamente, ma gli esiti del contraddittorio che, in concreto, si sviluppano sui risultati stessi (es. il valore dichiarato è inferiore a quello risultante dalla banca dati perché l’operatore ha acquistato in stock o rimanenze di magazzino oppure perché, nella produzione, sono state utilizzate materie prime meno pregiate). In definitiva, la riconducibilità del valore dichiarato ai parametri statistici è legittima se, al termine del procedimento amministrativo, mancano o non sono condivisibili le giustificazioni economico-commerciali fornite dall’operatore al fine di chiarire le ragioni dello scostamento.