L’art. 6 del decreto Liquidità (D.L. 9 aprile 2020, n. 23) ha temporaneamente sospeso (per il periodo 9 aprile - 31 dicembre 2020) l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter, c.c., in tema di riduzione obbligatoria del capitale sociale nonché di quelle di cui agli artt. 2484 e 2545-duodecies dello stesso Codice relative alle cause di scioglimento per perdite del capitale sociale verificatesi nel medesimo periodo. Il menzionato art. 6 si riferiva alle “fattispecie verificatesi” nel suddetto periodo e questa locuzione aveva già fatto emergere alcuni dubbi in merito alla sua corretta interpretazione; a ciò si aggiunga che le società, al termine del periodo di sospensione (i.e. 31 dicembre 2020) o comunque al momento dell’approvazione del bilancio 2020, sarebbero state obbligate a ricapitalizzare o sciogliersi in piena crisi Covid-19. Questa norma è ora sostituita dall’art. 1 comma 266 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) con una disposizione di natura analoga ancorché più precisa nell’ambito oggettivo di applicazione e più ampia dal punto di vista della sospensione temporale. Perdite interessate dalla sterilizzazione Il primo comma del nuovo art. 6 prevede che: - per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020; - non si applicano gli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del Codice civile; - non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del Codice civile. Rispetto alla precedente formulazione, nella quale il riferimento era alle fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, la norma si applica unicamente alle perdite registrate nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020. Per tali perdite non vigono obblighi di monitoraggio né esse provocano la riduzione del capitale sociale nonché lo scioglimento delle società, ordinariamente previsti dal Codice civile. Pertanto, nell’esame delle situazioni patrimoniali occorrerà sempre sterilizzare le perdite maturate nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (i.e. anno 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) e verificare la perdita del terzo del capitale sociale ovvero del capitale sociale stesso avendo a riferimento unicamente le perdite maturate precedentemente. La pandemia Covid-19 ha comportato un danno economico, patrimoniale e finanziario principalmente a partire dal mese di marzo 2020 e ad oggi non è ancora prevedibile una ripresa della situazione; la formulazione attuale della disposizione in commento induce a operare alcune distinzioni tra le società sulla base del relativo esercizio sociale: - per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, le perdite 2020 saranno certamente oggetto di sospensione, lasciando, però, scoperto, in mancanza di una norma in tal senso, le perdite del periodo 2021; - per le società con esercizio che chiude al 31 marzo 2020 - ancorché obbligate a coprire le perdite maturate nel mese di marzo 2020 - la norma permette di includere nella sospensione anche le perdite che matureranno sino al 31 marzo 2021, garantendo, quindi, un’ampia copertura rispetto agli effetti del Covid-19; - per le società con esercizio che chiude al 30 giugno 2020 - che possono non neutralizzare le perdite sino al 30 giugno 2021 - la nuova disposizione non consente di far rientrare nella sospensione le perdite maturate nel periodo marzo/giugno 2020, lasciando, quindi, scoperto il periodo maggiormente colpito dagli effetti del Covid-19. Da quanto sopra, emerge che, seppur la modifica vada accolta con favore, tali aspetti dovranno essere attentamente valutati al fine di permettere la massima efficacia alla norma in commento. Riduzione oltre il terzo del capitale sociale Il secondo comma del novellato art. 6 si riferisce alla situazione di perdite superiori al terzo del capitale sociale che si protraggono per un periodo ulteriore rispetto all’esercizio successivo. L’obbligo di sollecitare la copertura di tali perdite sussiste in capo agli amministratori (e, in caso di inerzia, ai sindaci) ove entro l’esercizio successivo la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo del capitale sociale. Sulla base del nuovo testo, la verifica della riduzione del terzo del capitale sociale non dovrà più essere fatta entro l’esercizio successivo, bensì entro il quinto esercizio successivo. A titolo esemplificativo, si ipotizzi un patrimonio netto costituito dal solo capitale sociale pari a 100 e una perdita dell’esercizio 2020 pari a 50; al termine dell’esercizio 2021, gli organi della società non dovranno verificare l’avvenuto riassorbimento (anche parziale) della perdita 2020, ma potranno attendere la chiusura dell’esercizio 2025, mantenendo comunque un’attenta vigilanza sugli esercizi successivi al 2020, affinché le perdite registrate non abbiano - senza considerare la perdita 2020 - a loro volta ridotto il capitale sociale sotto il terzo. La norma prevede, inoltre, che l’assemblea di approvazione del bilancio 2025 riduca il capitale sociale in proporzione alle perdite accertate, in quanto verrebbe meno la sospensione della perdita 2020. Perdita del capitale sociale Il terzo comma dell’art. 6 è relativo alle situazioni in cui la perdita dell’esercizio riduce il capitale sociale al di sotto del mimino stabilito dal Codice civile (i.e. 2447 e 2482-ter, c.c.). La norma dispone in ogni caso l’obbligo da parte degli amministratori della convocazione senza indugio dell’assemblea dei soci, la quale, però, può approvare: - l’immediata riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento dello stesso a una cifra non inferiore al minimo legale; oppure - il rinvio di tale decisione alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025; l’assemblea che approverà il bilancio al 2025 dovrà procedere con le deliberazioni di cui al punto precedente. Qualora l’assemblea deliberasse il rinvio, non opererebbe la causa di scioglimento prevista per la riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, primo comma, n. 4) e 2545-duodecies del Codice civile. La disposizione evita l’applicazione del metodo del confronto dei patrimoni netti di cui all’art. 2486, comma 3, del Codice civile, per la determinazione del danno risarcibile a seguito del mancato scioglimento della società dovuta alla perdita del capitale sociale. Obbligo di indicazione in nota integrativa L’ultimo comma dell’art. 6 introduce un obbligo di informativa in capo alla società. In particolare, le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate in appositi prospetti della nota integrativa, con indicazione della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio. Sul punto ci si auspicherebbe, quindi, un adeguamento del tracciato del formato XBRL al fine di recepire gli obblighi informativi di cui sopra. Da ultimo, si segnala che la disposizione non deve essere considerata quale viatico per proseguire l’attività d’impresa indipendentemente dalle obbligatorie e opportune valutazioni sulla continuità aziendale, bensì quale mera possibilità di disapplicare temporaneamente un obbligo di ricapitalizzazione patrimoniale o una causa di scioglimento.