Il 2025 comporterà il definitivo addio all’attuale riduzione contributiva IVS ex art. 1, c. 15 della L. n. 213/2023 a favore dei lavoratori subordinati, che lascerà il posto alla riduzione del prelievo fiscale, con novità in tema di aliquote e detrazioni. Le disposizioni confermate Viene confermata la progressività dell’imposta sul reddito delle persone fisiche basata sui tre scaglioni di reddito, cui corrispondono 3 aliquote in luogo delle previgenti 4, introdotta temporaneamente per l’anno in corso e, così pare di capire dal testo della bozza del disegno di legge di Bilancio 2025, resa strutturale dal prossimo 1° gennaio, in attesa di ulteriori rivisitazioni: Reddito fino a (euro) Aliquota IRPEF Fino a 28.000 23% da 28.001 a 50.000 35% Da 50.001 43% Tra le disposizioni già in vigore per il 2024, è stata confermata anche la misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati fino a 15.000 euro annui, di cui all’art. 13, c. 1, lett. a), del TUIR, pari a 1.955 euro, che comporta l’estensione della soglia della no tax area a 8.500 euro. Confermata anche la disposizione già in vigore per il trattamento integrativo alla retribuzione (T.I.R.) di cui al c. 1, art. 1 del D.L. n. 3/2020, pari a 1.200 euro per redditi non superiori a 15.000 euro, che dovrà essere ridotto di 75 euro proporzionalmente al periodo di lavoro annuale. È opportuno ricordare che il T.I.R. spetta anche laddove i redditi siano superiori a 15.000 euro e compresi entro 28.000 euro, a condizione che le detrazioni complessivamente spettanti al lavoratore superino l’imposta lorda; in tal caso, il T.I.R. spettante sarà di importo corrispondente alla differenza tra detrazioni ed imposta lorda, sempre entro il limite di 1.200 euro. Le novità contenute nella bozza del disegno di legge di Bilancio 2025 Ai titolari di reddito annuale di lavoro dipendente ed assimilati (pensionati esclusi) di importo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente le percentuali di seguito indicata: Reddito fino a (euro) Percentuale nuova indennità esente Fino a 8.500 7,1% da 8.501 a 15.000 5,3% Da 15.001 4,8% Esempi: 1) Reddito pari a 9.500 euro; indennità spettante: 9.500 * 5,3% = 503,50 euro 2) Reddito pari a 16.000 euro: indennità spettante: 16.000 * 4,8% = 768 euro Tale somma dovrà essere mensilmente riconosciuta in automatico dal datore di lavoro, che compenserà poi in F24 il relativo credito. Laddove in sede di conguaglio l’indennità risulti non spettante per il venir meno dei requisiti reddituali, la stessa dovrà essere trattenuta e, nel caso in cui l’importo da trattenere sia superiore a 60 euro, il recupero avverrà in dieci rate di pari importo, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. Ai titolari di reddito annuale di lavoro dipendente ed assimilati - pensionati esclusi - di importo superiore a 20.000 euro, spetta invece un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a: Reddito compreso tra (euro) Detrazione ulteriore spettante Da 20.001 a 32.000 1.000 euro da 32.001 a 40.000 1.000 * (40.000 – reddito complessivo) / 8.000 Esempi: 1) Reddito 25.000 euro; ammontare detrazione 1.000 euro 2) Reddito 35.000 euro; ammontare detrazione = 1000 * (40.000 – 35.000) /8.000 = 1.000 * (5.000/8.000) = 1.000 * 0,625 = 625 euro Anche le detrazioni fiscali subiscono delle variazioni. Per quanto riguarda le detrazioni per spese ed oneri, per i redditi complessivi di importo superiore a 75.000 euro, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, vengono introdotti degli importi massimi detraibili, calcolati moltiplicando l’importo base, determinato in base al reddito, per il coefficiente determinato in base al numero dei figli a carico come indicato di seguito: Reddito (euro) Importo base detrazioni per oneri e spese (euro) Da 75.001 e fino a 100.000 14.000 da 100.001 8.000 Figli a carico Percentuale da applicare all’importo base Nessun figlio 0,50 % 1 figlio 0,70 % 2 figli 0,85 % Da 3 figli o 1 figlio disabile 1% Sono escluse da tale rimodulazione le spese sanitarie ex art. 15, c. 1, lett. c) del TUIR, gli oneri relativi a prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 (art.15, c. 1, lett a) e b), e c. 1-ter TUIR), le spese per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici di cui all'art. 16-bis del TUIR, e quelle per le detrazioni stabilite da altre normative, per spese effettuate fino al 31 dicembre 2024. Esempi 1) Reddito 85.000 euro con due figli a carico - Importo massimo oneri e spese detraibili pari a: 14.000*0,85% = 119 euro 2) Reddito 85.000 euro con tre figli a carico - Importo massimo oneri e spese detraibili pari a: 14.000*1% = 140 euro Anche le detrazioni per familiari a carico subiscono alcuni ritocchi: - la detrazione ex art. 12 c. 1 lett. c) del TUIR, pari a 950 euro, prevista per figli a carico di età superiore a 21 anni viene concessa fino al compimento dei 30, mentre spetta anche successivamente in caso di disabilità accertata; - la detrazione ex art. 12 c. 1 lett. d) del TUIR, pari a 750 euro, prevista per gli altri familiari conviventi, viene estesa anche agli ascendenti conviventi; - le detrazioni di cui al comma 1, art. 12 del TUIR non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero. Per avere la certezza delle disposizioni sopra richiamate, dovremo naturalmente attendere la pubblicazione del testo in Gazzetta ufficiale.