Con l’istruzione operativa n. 8349 del 3 agosto 2023, l’Inail ha reso disponibile il nuovo modello OT 23 per le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2024, accompagnato dalla relativa guida per la compilazione. Il modulo, si ricorda, riguarda gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2023, ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, che – come noto - prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. Per accedere alla riduzione, l’azienda è tenuta a presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito dell’Inail, entro il termine del 29 febbraio 2024, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto. La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell’anno precedente quello di presentazione della domanda. Novità - Il modello OT 23 per l’anno 2024, che riproduce sostanzialmente quello del 2023, presenta alcune variazioni resesi necessarie per: intervenute modifiche delle disposizioni legislative; migliorare la comprensione del testo; aggiornare la documentazione probante ai fini dell’attestazione del corretto adempimento degli interventi da parte delle aziende. Tra le novità più rilevanti, si segnala anzitutto l’eliminazione dell’intervento C-2.1, spiegato dal fatto che la verifica dei DPI per la protezione delle vie respiratorie prima della loro adozione tramite esecuzione del “Fit test” è stata resa obbligatoria ai sensi del D.L. n. 146/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 215/2021. Eliminato, altresì, l’intervento E-14 dal momento che la Commissione consultiva permanente ex art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. è da molto tempo non attiva, conseguentemente non ha valutato e pubblicato alcuna prassi di riferimento. Per quanto riguarda gli interventi modificati, si segnalano quelli di seguito riportati: intervento A-3.2: è stato meglio riformulato il testo dell’intervento; intervento A-3.4: è stata parzialmente riformulata la descrizione della documentazione probante; intervento A-3.5: sono stati parzialmente riformulati il testo dell’intervento e la descrizione della documentazione probante; intervento A-3.6: è stato riformulato il testo dell’intervento. L’intervento è rivolto sia ad aziende che nel corso del 2023 sostituiscono il trattore con uno analogo munito di strutture antiribaltamento (ROPS), sia ad aziende che sostituiscono il trattore con uno munito di protezione contro lo schiacciamento causato dalla caduta degli oggetti sulla cabina di pilotaggio (FOPS); intervento A-5.1 (P): parziale riformulazione della descrizione della documentazione probante, con particolare riferimento ai contenuti della descrizione sintetica che deve riportare indicazioni sull’attività svolta dall’impresa, sul tipo di formazione impartita, nonché sulle valutazioni del medico competente; intervento B-1: è stato meglio riformulato il testo dell’intervento; intervento B-10: è stato riformulato il testo dell’intervento limitando al solo acquisto e installazione, su tutti i veicoli aziendali, di dispositivi di blocco dell’accensione in caso di ebbrezza del conducente (“ignition interlock devices”), ciò in considerazione delle difficoltà riscontrate dalle aziende a far eseguire controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro, di competenza esclusiva del personale medico (medico competente, medico del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, con funzioni di vigilanza, delle AUSL competenti per territorio). Conseguentemente, è stata adeguata la relativa documentazione probante richiesta; intervento C-1.1 (P): all’intervento è stata conferita una connotazione di efficacia pluriennale (biennale); intervento C-1.2: è stato parzialmente riformulato il testo dell’intervento; intervento C-2.1: sono stati riformulati il testo dell’intervento, le Note e la descrizione della documentazione probante, in quanto, tra i sistemi di aspirazione dell’aria non sono più previsti, nello specifico, quelli destinati alla manipolazione di agenti cancerogeni e/o mutageni per i quali è obbligatoria l’eliminazione il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata (articolo 237, d. lgs.81/2008); intervento D-3: sono stati parzialmente riformulati i contenuti delle Note e della documentazione probante; infatti, in considerazione delle caratteristiche dell’intervento, che contempla interventi formativi strutturati in micro-lezioni della durata di pochi minuti, è stato fatto espresso riferimento alla necessità che lo stesso venga erogato in modo sistematico e ripetuto nel tempo, e non una tantum, al fine di considerare la sua attuazione effettiva ed efficace in fase di valutazione della richiesta; intervento E-3: è stata integrata la descrizione della documentazione probante con l’indicazione di fornire, contestualmente agli altri documenti, il “programma di audit”, ciò nell’ottica di agevolare le aziende che possono effettuare gli audit di verifica del sistema di gestione nel corso di più anni; intervento E-4: l’elenco dei sistemi di gestione già previsti è stato integrato con un’ulteriore tipologia specificamente dedicata ai lavoratori delle aziende di produzione del calcestruzzo preconfezionato. Inoltre, è stata integrata la descrizione della documentazione probante con il documento contenente il “Programma di audit”; intervento E-5: è stata riformulata la descrizione della documentazione probante, al fine di chiarire quale documentazione sia necessaria ad evidenziare l’effettivo svolgimento dell’attività di controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza (OdV) sull’attuazione del modello, al suo mantenimento e, infine, al suo aggiornamento; intervento E-16: è stato precisato che l’intervento (adozione di un sistema di rilevazione dei mancati infortuni) non si ritiene attuato qualora venga documentato un unico caso di “mancato infortunio” perché in tal caso non si ha dimostrazione dell’attuazione continua, sistematica ed efficace del sistema di rilevazione; intervento F-2: è stata integrata la descrizione della documentazione probante, contestualmente agli altri documenti viene richiesta anche la ricevuta dell’avvenuto invio alla Centrale Operativa 118 del modulo attestante il possesso e le caratteristiche del defibrillatore prevista dalla legge; intervento F-6: sono stati parzialmente riformulati il testo dell’intervento e le Note, al fine di una maggiore comprensione per le aziende interessate; intervento F-7: sono stati parzialmente riformulati il testo dell’intervento, i contenuti delle Note e della documentazione probante, ampliando la platea dei dispositivi idonei a comprovare l’attuazione dell’intervento, prevedendo la possibilità di installare sistemi di controllo a distanza dell’utilizzo di DPI da parte dei lavoratori di tipo semi-attivo oltre a quelli di tipo attivo, già considerati nel precedente modello OT23 2023.