Controlli e accertamenti fiscali al rientro dalla pausa estiva sono caratterizzati quest’anno da numerose novità. L’emergenza sanitaria, da un lato, e alcune nuove norme previste già da tempo ma entrate in vigore in questo periodo, dall’altro, modificano sotto alcuni aspetti l’attività accertativa dell’Amministrazione finanziaria nei prossimi mesi. Gli atti indifferibili e urgenti Innanzitutto, con l’obiettivo di favorire la ripresa delle attività economiche e sociali, fino alla fine dell’anno vengono notificati i soli atti impositivi caratterizzati da indifferibilità e urgenza. Analizzando gli accertamenti emessi in questi giorni si può dedurre che si tratta, nella maggior parte dei casi, di contestazioni fiscali che hanno, secondo i verificatori, rilevanza penale, oltre a situazioni che, sempre a parere degli uffici, richiedono una tempestiva notifica dell’atto impositivo, ad esempio per tutelare il credito erariale. La facilità con cui sono contestate fattispecie penalmente rilevanti comporterà, con ogni probabilità, che anche nei prossimi mesi vengano notificati numerosi atti impositivi. Basti pensare a tutti i casi in cui secondo i verificatori si è in presenza di fatture soggettivamente e oggettivamente inesistenti o di sovrafatturazioni, il cui reato scatta a prescindere dall’importo dell’imposta ritenuta evasa. Le notifiche differite al 2021 Al di fuori di queste (non rare) ipotesi, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, devono essere notificati nel 2021 ancorché in scadenza entro il prossimo 31 dicembre. Per tutti questi atti opera una singolare situazione: essi dovranno comunque essere emessi per fine anno, ma la notifica al contribuente viene differita al 2021. A tal fine si è in attesa di uno o più provvedimenti del direttore dell’agenzia delle Entrate che individui le modalità di applicazione del differimento dei termini e, in particolare, le modalità di prova dell’emissione degli atti effettivamente avvenuta entro fine anno nonostante il contribuente abbia ricevuto il plico (o la Pec) nel 2021. Nelle more, l’Agenzia - con la circolare 25/E di giovedì scorso - ha precisato che la prova della data di emissione risulterà dalla firma digitale e dalla segnatura di protocollo che ciascun documento informatico dovrà avere. Le attività di controllo e i contraddittori Riprenderanno invece regolarmente le attività di controllo nei confronti dei contribuenti imprenditori e professionisti, soprattutto presso gli uffici dell’amministrazione, nonostante, in molti casi, siano, a ben vedere, ben più invasive e di ostacolo al pieno svolgimento delle attività rispetto alla ricezione dell'avviso di accertamento (prorogati). Nel mese di luglio sono giunti a vari contribuenti, infatti, parecchi inviti a fornire chiarimenti e documenti per l’esecuzione di controlli anche per ipotesi di abuso del diritto. Analogamente è verosimile che gli uffici nei mesi che mancano alla fine del 2020 eseguiranno in modo spedito i contraddittori obbligatori secondo le nuove regole in vigore dal 1° luglio. In realtà si tratta dell’estensione obbligatoria, su input degli uffici, della fase di adesione prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. Secondo le Entrate, le nuove disposizioni, contenute nell’articolo 5-ter del Dlgs 218/1997, si riferiscono alle rettifiche, suscettibili di definizione, relative alle imposte sui redditi, addizionali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Iva Ivie e Ivafe. Sono invece esclusi gli atti relativi alle altre imposte indirette, pure suscettibili di adesione come imposte sulle successioni e donazioni, registro, ipotecarie e catastali. Soprattutto, sono esclusi tutti gli accertamenti parziali ai fini delle imposte sui redditi e quelli Iva relativi a rettifiche basate su elementi “certi e diretti”, che non presuppongono ricostruzioni induttive o utilizzo delle presunzioni. Il contraddittorio preventivo, nelle ridotte ipotesi ormai previste, rappresenta un obbligo solo per l’ufficio e non anche per il contribuente che può non aderire all’invito. Se infatti, al di là degli annunci, i funzionari restano fermi nella loro pretesa o, come spesso accade, rappresentano che l’abbattimento (in osservanza a direttive interne) non può mai superare una certa percentuale rispetto all’iniziale ipotizzata contestazione, si rischia di anticipare e talvolta anche di pregiudicare la successiva difesa.