Inps - Circolare n. 97 del 10 agosto 2022 Con la circolare n. 97 del 10 agosto 2022 l'INPS illustra nel dettaglio le novità apportate in materia di trattamenti di integrazione salariale e riepiloga le relative istruzioni operative, individuando anche i criteri di esame delle domande. Trattamenti ordinario di integrazione salariale L’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 21/2022, modificando l’articolo 44 del D.lgs n. 148/2015, introduce, dopo il comma 11-quater, il comma 11-quinquies, che, al fine di fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, consente ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, di richiedere, nel rispetto delle condizioni di seguito descritte, un ulteriore periodo di cassa integrazione ordinaria per un massimo di 26 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2022. Destinatari La previsione si rivolge ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015. Conseguentemente, la disposizione si applica a: a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco; d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all'armamento ferroviario; l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. Condizioni di accesso, durata e caratteristiche Possono accedere alla particolare misura i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO) che - avendo raggiunto il limite massimo di durata del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 12 del D.lgs n. 148/2015 (52 settimane nel biennio mobile) ovvero quello complessivo dei trattamenti di cassa integrazione nel quinquennio mobile di cui all’articolo 4 del medesimo decreto legislativo (24/36 mesi ovvero 30 mesi per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per quelle di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo) – non possono accedere a ulteriori trattamenti di CIGO. Ai fini della determinazione dei limiti massimi di durata dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, i periodi autorizzati connessi alla normativa emergenziale sono neutralizzati. Stante la specificità della previsione di cui trattasi, il nuovo periodo di cassa integrazione ordinaria è concesso in deroga agli articoli 4 e 12 del D.lgs n. 148/2015. Il nuovo periodo di trattamenti può essere richiesto per una durata massima di 26 settimane fruibili, anche in modo frazionato, nell’arco temporale ricompreso tra la data di entrata in vigore del decreto–legge n. 21/2022 (22 marzo 2022) e il 31 dicembre 2022. Assegno di integrazione salariale Il medesimo comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 21/2022 inserisce all’articolo 44 del D.lgs n. 148/2015, dopo il comma 11-quinquies, il comma 11–sexies, che, al fine di fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, consente ai datori di lavoro con forza occupazionale fino a 15 dipendenti, rientranti nelle tutele di cui agli articoli 26, 29 e 40 del D.lgs n. 148/2015 e che operano in determinati settori, di richiedere, nel rispetto delle condizioni di seguito descritte, un ulteriore periodo di assegno di integrazione salariale, comprensivo di contribuzione figurativa/correlata, per un massimo di 8 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2022. Destinatari, condizioni di accesso, durata e caratteristiche Possono accedere alla particolare misura i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS) nonché dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, che operano nei settori individuati dai codici ATECO 2007 contenuti nell’allegato I del decreto-legge n. 21/2022 e che, avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti previsti dall’articolo 29, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo nonché dai decreti istitutivi dei citati Fondi di solidarietà bilaterali, non possono accedere a ulteriori periodi di assegno di integrazione salariale. Nello specifico, si evidenzia che i predetti settori - di cui all’allegato I del decreto-legge n. 21/2022 - sono quelli di seguito riportati: Settori Codici ATECO 2007 Turismo Alloggio 55.10 e 55.20 Agenzie e tour operator 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90 Stabilimenti termali 96.04.20 Ristorazione Ristorazione su treni e navi 56.10.5 Attività ricreative Sale giochi e biliardi 93.29.3 Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) 93.29.9 Musei 91.02 e 91.03 Altre attività Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua 52.22.09 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 59.13.00 Attività di proiezione cinematografica 59.14.00 Parchi divertimenti e parchi tematici 93.21 Si precisa, a tale proposito, che la deroga di cui all’articolo 44, comma 11-sexies, del D.lgs n. 148/2015 opera, esclusivamente, con riguardo ai limiti massimi di durata dei trattamenti. Conseguentemente, permangono gli ulteriori requisiti richiesti per accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale. In particolare, per i Fondi di solidarietà bilaterali, ai fini della determinazione dell’importo autorizzabile, continua ad operare il limite del tetto aziendale, ove previsto dal decreto istitutivo del Fondo. In ordine alla durata della prestazione garantita dal Fondo di integrazione salariale, si ricorda che per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le seguenti durate massime: 13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti; 26 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti. Inoltre, anche per il FIS trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 4, comma 1, del D.lgs n. 148/2015 in materia di durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale nel quinquennio mobile. Ai fini della determinazione dei limiti massimi di durata delle prestazioni, i periodi di trattamento di assegno ordinario (dal 1° gennaio 2022: assegno di integrazione salariale) connessi alla normativa emergenziale sono neutralizzati. Stante la specificità della previsione di cui trattasi, il nuovo periodo di assegno di integrazione salariale è concesso in deroga agli articoli 4 e 29, comma 3–bis, del D.lgs n. 148/2015, nonché ai limiti di durata individuati dai singoli decreti istituti dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40. Ai fini della determinazione dell’organico aziendale, rileva la media dei dipendenti occupati dai datori di lavoro richiedenti la prestazione nel semestre precedente. Il trattamento introdotto dal comma 11–sexies dell’articolo 44 del D.lgs n. 148/2015 può essere richiesto per una durata massima di 8 settimane fruibili, anche in modo frazionato, nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del decreto–legge n. 21/2022 (22 marzo 2022) e il 31 dicembre 2022. Atteso che la misura prevista dal menzionato articolo 44, comma 11–sexies, del D.lgs n. 148/2015 postula il raggiungimento dei limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti, si precisa che, relativamente al Fondo di integrazione salariale, ai fini dell’accesso al nuovo periodo (per un massimo di 8 settimane), qualora non risultino interamente autorizzate le 13 settimane (per datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti) ovvero le 26 settimane (per datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti), l'INPS provvederà ad autorizzare la domanda per il periodo integrabile ancora disponibile fino a concorrenza dei predetti limiti temporali e inviterà i datori di lavoro a presentare, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento parziale, una nuova domanda per richiedere l’accesso alle ulteriori settimane sino al termine del periodo originariamente richiesto. Trattamenti introdotti dall'art. 44, commi 11-quinquies e 11-sexies, del D.lgs. n. 148/2015 I trattamenti indicati dai commi 11-quinquies e 11-sexies dell’articolo 44 del D.lgs n. 148/2015 rientrano nell’ambito della normativa di tipo generale e non emergenziale. L’unica deroga alla disciplina generale di cui al D.lgs n. 148/2015, che regola l’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, è rappresentata dalla mancata incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti. Conseguentemente, permangono tutte le altre regole che governano l’accesso ai trattamenti quali, a titolo esemplificativo: il rispetto della tempistica per l’invio delle domande di accesso, l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le Organizzazioni sindacali, l’obbligo, a carico dei datori di lavoro richiedenti, di produrre una relazione tecnica dettagliata che, in coerenza alla causale ogpagamento diretto getto della richiesta, fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione, nonché l’obbligo del pagamento del contributo addizionale. Si ribadisce, altresì, l’applicazione, in caso di da parte dell’INPS, dei termini decadenziali di cui al comma 5-bis dell’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015, introdotto dalla legge n. 234/2021. Inoltre, nei casi in cui il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, si applica il termine di decadenza di cui al citato articolo 7 del D.lgs n. 148/2015. Aspetti contributivi Tenuto conto che la misura dell’aliquota contributiva varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile, al contributo addizionale – al cui versamento sono tenuti i datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 44, comma 11-quinques – si applica l’aliquota del 12% o del 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Per quanto attiene agli obblighi contributivi concernenti il Fondo di Tesoreria, per i datori di lavoro tenuti al relativo versamento, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o della sospensione dell’attività lavorativa. Trattamenti di integrazione salariale previsti dall'art. 11, comma 2, del Dl. n. 21/2022 Il comma 2 dell’articolo 11 del decreto–legge n. 21/2022 prevede che i datori di lavoro, operanti in determinati settori di attività, accedano ai trattamenti di integrazione salariale, beneficiando di una specifica misura di esonero dal versamento del contributo addizionale. In particolare, detta previsione normativa consente ai suddetti datori di lavoro, che sospendono o riducono l’attività lavorativa nel periodo dal 22 marzo 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 21/2022) al 31 maggio 2022, di richiedere l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale ai sensi della disciplina prevista dal D.lgs n. 148/2015, come modificata dalla legge n. 234/2021, senza obbligo di versamento del contributo addizionale previsto dal medesimo decreto legislativo. Rientrano nella previsione declinata dal richiamato comma 2 dell’articolo 11 i datori di lavoro che svolgono un’attività contraddistinta da uno dei codici Ateco elencati nell’allegato A del decreto-legge n. 21/2022. Attesa la natura dei settori di attività di cui trattasi, l’esclusione dal pagamento del contributo addizionale è circoscritta alla sola disposizione di cui all’articolo 5 del decreto legislativo (trattamenti di cassa integrazione di cui al Titolo I del D.lgs n. 148/2015). Inoltre, in considerazione del generico richiamo operato dalla norma all’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015, l’esonero dal versamento del contributo addizionale trova applicazione ai trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria (CIGO) sia straordinaria (CIGS) ricadenti nel periodo stabilito dalla legge (dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022). Considerato altresì che l’unica deroga alla disciplina generale di cui al D.lgs n. 148/2015 attiene all’esonero, per i datori di lavoro interessati, dal versamento del contributo addizionale, si precisa che i periodi di integrazione salariale fruiti ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, qualora detto contributo sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariali fruiti nel quinquennio mobile. Inoltre, nei casi in cui il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, si applica il termine di decadenza di cui all’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015. Destinatari Rientrano nella previsione declinata dal menzionato comma 2 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 21/2022, i datori di lavoro appartenenti ai settori della Siderurgia, del Legno, della Ceramica, dell’Automotive e dell’Agroindustria, identificati secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, in base ai codici di seguito indicati: Settori Codici ATECO 2007 Siderurgia Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe 24.10.00 Legno Legno grezzo 16.10 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili) 16.10 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 16.20 Ceramica Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 23.31.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 23.41.00 Articoli sanitari in ceramica 23.42.00 Isolatori e pezzi isolanti in ceramica 23.43.00 Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale 23.44.00 Altri prodotti in ceramica n.c.a. 23.49.00 Automotive Fabbricazione di autoveicoli 29.10 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 29.20 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 29.30 Agroindustria (mais, concimi, grano tenero) Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali) 10.61.2 Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais) 10.62 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di composti) 20.15 Coltivazione di cereali (escluso il riso) 01.11.10 Disciplina dei trattamenti introdotti dall'art. 11, comma 2, del Dl. n. 21/2022 In relazione alla formulazione della norma, i trattamenti introdotti dal comma 2 dell’articolo 11 del decreto–legge n. 21/2022 rientrano nell’ambito della normativa di tipo generale e non emergenziale. Ne consegue che permangono tutte le regole che governano l’accesso ai trattamenti quali, a titolo esemplificativo, l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti, il rispetto della tempistica per l’invio delle domande di accesso, l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le Organizzazioni sindacali, nonché l’obbligo, a carico dei datori di lavoro richiedenti, di produrre una relazione tecnica dettagliata che, in coerenza alla causale oggetto della richiesta, fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione. In caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, si ribadisce, inoltre, l’applicazione dei termini decadenziali di cui al comma 5-bis dell’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015, introdotto dalla legge n. 234/2021. Integrazioni e modifiche apportate dalla legge n. 25/2022 Il decreto-legge n. 4/2022, intervenendo, tra l’altro, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ha previsto nuove disposizioni concernenti i trattamenti di integrazione salariale. In particolare, l’articolo 7, comma 1, del citato decreto ha consentito ai datori di lavoro operanti in determinati settori, che abbiano ridotto o sospeso l’attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina prevista dal D.lgs n. 148/2015, come modificata dalla legge n. 234/2021, di accedere ai trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale previsto dagli articoli 5 (trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria) e 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo (assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale), nonché di quello previsto per l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del medesimo decreto legislativo. In sede di conversione del predetto decreto–legge n. 4/2022, la legge n. 25/2022, modificando la disposizione di cui al menzionato articolo 7, ha esteso la platea dei datori di lavoro, beneficiari dell’esonero dal versamento del contributo addizionale, ricomprendendo anche i datori di lavoro che svolgano una delle attività identificate secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007. Si ricorda che, in relazione alla formulazione della norma, i trattamenti indicati al comma 1 dell’articolo 7 del decreto Sostegni ter rientrano nell’ambito della normativa di tipo generale e non emergenziale. L’unica deroga alla disciplina generale di cui al D.lgs n. 148/2015 è rappresentata dal mancato obbligo, per i datori di lavoro, del versamento del contributo addizionale con specifico riferimento ai soli periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa collocati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, per i quali le relative istanze di accesso ai trattamenti rispettino le disposizioni contenute negli articoli 15 e 30 del D.lgs n. 148/2015. Pertanto, i periodi di integrazione salariale, fruiti ai sensi del predetto articolo 7 del decreto-legge n. 4/2022, rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015, qualora lo stesso sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale fruiti nel quinquennio mobile. Inoltre, nei casi in cui il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, si applica il termine di decadenza di cui all’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015. Destinatari Come già precisato, in sede di conversione del decreto Sostegni ter, la legge n. 25/2022 ha notevolmente ampliato il novero dei codici ATECO che individuano i settori in cui i datori di lavoro, in caso di ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, beneficiano dell’esenzione dal pagamento del contributo addizionale previsto dal D.lgs n. 148/2015. Rientrano, pertanto, nella previsione declinata dal menzionato articolo 7 esclusivamente i datori di lavoro appartenenti ai settori identificati secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 individuati dai codici contenuti nell’allegato I del citato decreto-legge. Tipologie di interventi e caratteristiche I datori di lavoro destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto Sostegni ter, in relazione alle sospensioni/riduzioni di attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, possono richiedere i trattamenti di integrazione salariale di riferimento in base alla disciplina di cui al D.lgs n. 148/2015, come modificato dalla legge n. 234/2021. Si ricorda che, in relazione alla formulazione della norma, i trattamenti indicati al comma 1 dell’articolo 7 del decreto Sostegni ter rientrano nell’ambito della normativa di tipo generale e non emergenziale. L’unica deroga alla disciplina generale di cui al D.lgs n. 148/2015, che regola l’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, è rappresentata dal mancato obbligo, per i datori di lavoro richiedenti, del versamento del contributo addizionale. Ne consegue che permangono tutte le altre regole che governano l’accesso ai trattamenti. A tale riguardo, si ribadisce che, con esclusivo riferimento alle domande di assegno di integrazione salariale a carico del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, presentate nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 da datori di lavoro operanti nei settori ricompresi nei codici Ateco individuati nell’allegato I del decreto-legge n. 4/2022, così come integrato in sede di conversione dalla legge n. 25/2022, trovano applicazione le semplificazioni procedurali in materia di informazione e consultazione sindacale, richieste di pagamento diretto e valutazione dei requisiti di accesso all’assegno di integrazione salariale. Esonero dal versamento del contributo addizionale L’esonero dal versamento del contributo addizionale si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita dell’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al riguardo, si fa presente che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 24 maggio 2022, il regime di aiuti di Stato e che il predetto aiuto è stato approvato con la decisione C(2022) 4611 final del 7 luglio 2022. Il beneficio in argomento è stato autorizzato ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, c.d. Temporary Framework, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L’esonero dal versamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, e 33, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, introdotto dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022, poiché riconosciuto esclusivamente in favore dei datori di lavoro svolgenti delle specifiche attività, si configurerebbe quale aiuto di Stato con carattere di selettività e, come tale, soggetto alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, l'INPS fa riserva di fornire indicazioni in ordine all’applicabilità della misura all’esito delle interlocuzioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la Commissione europea. Individuazione dei criteri di esame per le domande di concessione dell'integrazione salariale ordinaria Il decreto ministeriale n. 67/2022 ha integrato il decreto ministeriale n. 95442/2016, che individua i criteri di esame per le domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria. Causale "crisi di mercato" L’articolo 1 del menzionato decreto ministeriale n. 67/2022 ha inserito all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 95442/2016, dopo il comma 3, il comma 3-bis, con cui, limitatamente all’anno 2022 e in relazione della crisi internazionale in atto in Ucraina, si prevede che la fattispecie di “crisi di mercato” si concretizza anche quando la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivi dall’impossibilità di concludere accordi o scambi in ragione delle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina. Si rammenta che la causale “crisi di mercato” si caratterizza per una mancanza di lavoro o di ordini dipendente dall'andamento del mercato o del settore merceologico dell'azienda. Ai fini dell’individuazione degli elementi valutativi che afferiscono alla causale di cui trattasi, occorre analizzare il contesto economico produttivo del settore ponendo l’accento sulla congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento. Nella relazione tecnica dettagliata prevista dall’articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 95442/2016, il datore di lavoro dovrà dare prova di un andamento involutivo degli ordini e delle commesse, tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività lavorativa, derivante dalla difficoltà/impossibilità di definire accordi e/o scambi a causa della crisi in Ucraina. Le problematicità potranno riferirsi sia all’attività direttamente esercitata dall’impresa nell’unità produttiva per cui si richiede il trattamento ordinario di integrazione salariale, sia a quella svolta dalla/e azienda/e fornitrici. A tale fine, la relazione tecnica potrà essere supportata anche da documenti istituzionali (ad esempio, documenti parlamentari o governativi, documentazione proveniente dall’Istat e/o dalle Associazioni di categoria) utili alla valutazione delle ricadute sul mercato nazionale delle criticità collegate alla contingente situazione internazionale. In relazione a quanto disposto dall’articolo 7, comma 6, del decreto interministeriale 30 marzo 2016, n. 94343, e successive modificazioni, istitutivo del Fondo di integrazione salariale, nonché dall’articolo 26, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015, i criteri individuati nel decreto ministeriale n. 95442/2016, come integrati dall’articolo 1 del decreto ministeriale n. 67/2022, valgono anche ai fini della valutazione delle istanze di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del medesimo decreto legislativo, relativamente alle causali ordinarie. Causale "mancanza di materie prime o componenti" L’articolo 2 del decreto ministeriale n. 67/2022 ha inserito altresì all’articolo 5 del decreto ministeriale n. 95442/2016, dopo il comma 1, il comma 1-bis, con cui si prevede che, ai fini del ricorso alla cassa integrazione ordinaria, la fattispecie di “mancanza di materie prime o componenti” sussiste anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. Il medesimo articolo 2, inoltre, ha aggiunto al secondo comma dell’articolo 5 del decreto ministeriale n. 95442/2016, il seguente periodo: “Nei casi di cui al comma 1-bis, la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, documenta le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse”. La novella di cui trattasi - che, peraltro, è introdotta nel decreto ministeriale n. 95442/2016 in modo strutturale e non transitorio - postula la necessità di individuare la platea dei datori di lavoro che possono ricorrere alla causale di cui trattasi, anche ai fini dell’esercizio della discrezionalità amministrativa in materia di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, che l’articolo 16 del D.lgs n. 148/2015 pone in capo all’INPS. Il ricorso alla citata causale è circoscritto alle “aziende energivore”, cioè le imprese a forte consumo di energia elettrica e imprese a forte consumo di gas naturale, come individuate rispettivamente dal decreto 21 dicembre 2017 del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) e dal decreto 21 dicembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica (MITE). Sono ritenute a forte consumo di energia elettrica le imprese che, nel triennio 2018-2020, hanno registrato un consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno e che presentano i seguenti requisiti: a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE di cui alla Comunicazione della Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C 200/01 dell'Unione europea del 28 giugno 2014; b) operano nei settori dell’Allegato 5 alle predette Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell’articolo 5, comma 1, non inferiore al 20%; c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Inoltre, avuto riguardo a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto 21 dicembre 2021 del MITE, sono ritenute a forte consumo di gas naturale le imprese che, nel triennio 2018-2020, hanno registrato un consumo medio di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3 e che operano nei settori dell’allegato 1 del medesimo decreto ministeriale. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2017 e dall’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2021, rispettivamente le imprese a forte consumo di energia elettrica e quelle a forte consumo di gas naturale, che presentano i requisiti sopra indicati, sono riconosciute annualmente in elenchi predisposti dalla Cassa dei servizi energetici e ambientali (CSEA), secondo le indicazioni impartite dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Si evidenzia che l’appartenenza agli elenchi sopra indicati dovrà essere espressamente specificata dal datore di lavoro nella relazione tecnica, prevista dall’articolo 2 del decreto ministeriale n. 95442/2016, allegata alla domanda di integrazione salariale. Per consentire una corretta valutazione da parte dell’INPS delle effettive criticità affrontate dalle imprese nel reperimento delle fonti energetiche, nella citata relazione tecnica dovranno essere altresì inseriti i seguenti elementi: a) in termini interpretativi, deve sussistere in capo al datore di lavoro non una interruzione delle fonti di approvvigionamento energetico, ma una difficoltà finanziaria temporanea e contingente dovuta a un aumento dei costi dell’energia di consistente entità e, quindi, di carattere imprevedibile e non imputabile al datore di lavoro, come tale non rientrante nell’ordinario rischio di impresa; b) la predetta difficoltà deve essere apprezzabile in termini di indicatori economico-finanziari; a tale fine, nella relazione tecnica, dovranno essere indicati gli aumenti imprevisti del costo dei fattori energetici cui è andato incontro il datore di lavoro e contestualmente indicati gli effetti che tali aumenti stanno determinando sulla spesa affrontata per le forniture energetiche; a tale riguardo, i requisiti dell’imprevedibilità ed eccezionalità dell’evento e, quindi, della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro, si considerano sussistenti quando - raffrontando gli oneri sostenuti per la fornitura dell’energia nel trimestre precedente a quello in cui è collocato il periodo oggetto della domanda di integrazione salariale ordinaria con i costi sopportati per la stessa finalità nei medesimi trimestri del biennio precedente - emerga uno scostamento medio superiore al 30%; l’incremento dei costi sostenuti per la fornitura dell’energia potrà altresì essere evidenziato attraverso la valorizzazione della voce “debito verso fornitori” presente tra gli indicatori economico finanziari riportati nella relazione tecnica; c) in ordine al rispetto del requisito connesso alla temporaneità dell’evento, l’impresa dovrà evidenziare come l’oggettiva difficoltà da affrontare sia strettamente legata all’aumento improvviso e sproporzionato dei costi energetici, corredando la relazione tecnica con l’illustrazione delle azioni e delle iniziative che intende attuare per superare le difficoltà economiche temporanee e non imputabili legate ai rincari dell’energia e riprendere, quindi, la normale attività lavorativa. L’incremento degli ordinativi o l’ingresso di nuove commesse, la partecipazione a gare di appalto, le richieste di preventivi, le partecipazioni a fiere o eventi commerciali/promozionali, le campagne pubblicitarie e qualsiasi altra iniziativa volta a incrementare la platea dei clienti o ad ampliare il mercato di riferimento, sono elementi dai quali si può desumere la capacità di ripresa della normale attività lavorativa da parte del datore di lavoro. Si ricorda, inoltre, che la relazione tecnica è resa dai datori di lavoro ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e, quindi, costituisce di per sé idonea autocertificazione, integrabile nel caso in cui si verifichino carenze di elementi utili all’istruttoria, fermi restando i controlli sulle autodichiarazioni previsti dalla legge. Uniemens Trattamento ordinario di integrazione salariale Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria gestiti con il sistema del ticket, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>. Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre, valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L092”, avente il significato di “Conguaglio CIGO articolo 44, comma 11 – quinquies, D.lgs. n. 148/2015”, e nell’elemento <CongCIGOAltImp> l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione soggetta al contributo addizionale. Per quanto riguarda l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “E610”, avente il significato di “Contributo Addizionale CIG ordinaria articolo 44, comma 11 – quinquies, D.lgs. n. 148/2015”, presente nell’elemento <CongCIGOCausAdd>. In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni. Assegno di integrazione salariale In caso di accesso alla prestazione di assegno di integrazione salariale, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare all’istanza medesima un codice identificativo (ticket). I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> “AOR” già in uso per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà e dal FIS, gestiti con il sistema del ticket. A tale fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità. Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andranno utilizzati i codici che identificano l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno).L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento si rinvia alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens. Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket) ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione. Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria. Anche l’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato con il codice evento “AOR”. Per l’esposizione del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno di integrazione salariale che è stata autorizzata, deve essere utilizzato l’elemento <FondoSol> al percorso DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata. I datori di lavoro dovranno operare nel seguente modo. Nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> dovrà essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS territorialmente competente; negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito>di <CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati, rispettivamente, la causale dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo. A tale fine, i datori di lavoro autorizzati all’assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, valorizzeranno il nuovo codice causale “L015”, avente il significato di “Conguaglio Assegno Integrazione salariale articolo 44, comma 11 – sexies, D.lgs. n. 148/2015”. Per quanto riguarda l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “A107”, avente il significato di “Contributo Addizionale Assegno integrazione salariale articolo 44, comma 11 – sexies, D.lgs. n. 148/2015”, presente nell’elemento CongCIGOCausAdd. In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.