Con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, l’INPS ha fornito le istruzioni in merito alla gestione degli adempimenti contributivi nel settore dello sport, alla luce delle novità introdotte dal DLgs. 36/2021 e divenute operative a decorrere dal 1° luglio 2023. Dopo la prima parte in cui vengono esaminate le disposizioni che regolano il lavoro sportivo nei settori del professionismo e del dilettantismo – dove viene evidenziata l’importanza del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) quale strumento principale degli adempimenti amministrativi-burocratici dello sport dilettantistico e reale gestore operativo per tutti i soggetti ed enti sportivi dilettantistici (assumendo il ruolo di “portale istituzionale per gli adempimenti previdenziali e assistenziali”) – la circolare esamina nel dettaglio il regime contributivo dei lavoratori sportivi. In via preliminare, si ricorda che ai sensi dell’art. 35 comma 1 del DLgs. 36/2021, i lavoratori sportivi subordinati sia del settore professionistico sia dell’area del dilettantismo sono iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi gestito dallo stesso INPS. Inoltre, ricorrendone i presupposti, al medesimo Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409 comma 1 n. 3 c.p.c., operanti però nei settori professionistici. Per quanto concerne la compilazione del flusso UniEmens, l’INPS precisa che per i lavoratori sportivi iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi la regolarizzazione dei periodi pregressi – vale a dire da luglio 2023 a ottobre 2023 – dovrà essere effettuata esclusivamente sulla denuncia di competenza novembre 2023. Invece, nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, devono essere iscritti alla Gestione separata dell’INPS ex L. 335/95. Per questi ultimi lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo (sia co.co.co. sia professionisti con partita IVA), l’aliquota base applicabile ai fini contributivi è pari al 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione), ovvero al 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie. Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro (per un totale del 27,03% per i co.co.co. e del 26.23% per i professionisti). Va comunque ricordato che l’art. 35 del DLgs. 36/2021 prevede l’obbligo contributivo “sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui”. Pertanto, le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulle somme eccedenti tale importo. Inoltre, sempre in termini agevolativi, la medesima norma stabilisce, fino al 31 dicembre 2027, che la contribuzione IVS per collaboratori e autonomi con partita IVA sia dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo. Diversamente, la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro. Per quanto concerne gli aspetti operativi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di co.co.co., l’art. 35 comma 8-quinquies del DLgs. 36/2021 prevede che l’adempimento della comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi (UniEmens) può essere assolta, in alternativa alle modalità ordinarie, mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche. Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato invece con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata, vale a dire tramite modello F24 e utilizzando la causale tributo CXX ovvero C10. Sul punto viene precisato che i versamenti dei contributi dovuti per i mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023. Per quanto concerne i professionisti, la contribuzione previdenziale deve essere determinata in sede di dichiarazione dei redditi (quadro RR “Contributi previdenziali”, sezione II “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)”) e i termini di versamento coincidono con quelli previsti per il pagamento delle imposte fiscali, ovverosia: - saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di produzione del reddito e primo acconto, pari al 40% del contributo dovuto, entro la stessa data, con possibilità di rateazione; - secondo acconto entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di produzione del reddito. Anche in questo caso il pagamento è effettuato con modello F24, utilizzando la causale tributo PXX/PXXR o P10/P10R.