È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 di “attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”. Il testo legislativo mira a realizzare il riassetto “formale e sostanziale” della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, mediante interventi sul codice di procedura civile, sul codice civile, sul codice penale, sul codice di procedura penale e su numerose leggi speciali, in funzione degli obiettivi di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile”, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e attenendosi ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge. Il decreto legislativo si sviluppa attraverso molteplici aree tematiche, che nel loro complesso sono rivolte a tenere conto delle necessità di intervento sul processo ordinario di cognizione, nei differenti gradi nei quali lo stesso si articola, e negli ulteriori riti e modelli speciali propri del sistema processuale civile nei quali maggiormente la delega ha individuato la necessità di un cambiamento, anche attraverso le correlate misure ordinamentali e organizzative e ulteriori interventi normativi finalizzati a operare al di fuori del contesto processuale stricto sensu considerato, rafforzando il settore della giustizia alternativa o complementare. In particolare, il decreto è intervenuto, tra l’altro sui seguenti strumenti: 1) la mediazione per cui: - sono stati individuati e precisati gli incentivi fiscali; - è stata rideterminata l’area del tentativo obbligatorio di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, estendendola alle controversie che investono rapporti di durata; - è stata data attuazione agli ulteriori principi relativi al procedimento di mediazione nel suo complesso, a specifiche aree nelle quali la mediazione può intervenire, alla mediazione demandata dal giudice, nonché alla disciplina sulla formazione e l’aggiornamento dei mediatori, sugli organismi e sui responsabili di questi ultimi; 2) la negoziazione assistita che è stata valorizzata riconoscendone l’esperibilità in aree prima precluse o mediante contenuti prima non consentiti, in particolare nell’ambito della regolamentazione delle controversie di lavoro, o attraverso la possibilità di riconoscere un assegno di divorzio in unica soluzione, alle quali va aggiunta l’ulteriore fondamentale modifica relativa alla possibilità di ricorrere a tale procedimento al fine di raggiungere una soluzione consensuale tra i genitori per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica della condizioni già determinate, oltre che per la determinazione dell’assegno di mantenimento richiesto ai genitori; 3) l’arbitrato, che, costituendo a pieno titolo un processo al quale viene oltre tutto ormai riconosciuta valenza giurisdizionale, può considerarsi alternativo unicamente al processo ordinario di cognizione. In attuazione dei principi della delega, viene rafforzato il principio di imparzialità e indipendenza degli arbitri e attribuito agli stessi il potere di emanare provvedimenti cautelari, così colmando una lacuna che differenziava il nostro sistema da quello degli ordinamenti a noi geograficamente e culturalmente più vicini. La complessiva scansione dell’iter giudiziale è stata a sua volta semplificata, sopprimendo alcune udienze, come: - quella per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio; - quella di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note scritte, e cadenzata attraverso l’obbligo del giudice di predisporre il calendario del processo alla prima udienza e la previsione di un termine non superiore a novanta giorni dalla prima udienza per l’udienza per l’assunzione delle prove.