Tra i principi ispiratori della riforma del lavoro sportivo, il legislatore, con la legge n. 86/2019, ha voluto, oltre individuare la figura del lavoratore sportivo, andare a disciplinare il relativo inquadramento in ambito assicurativo, previdenziale e fiscale. Con il D.Lgs. n. 36/2021, rivisto e integrato dal Correttivo bis (D.Lgs. n. 120/2023), all’art. 35 sono stati definiti i regimi previdenziali e contributivi da applicare al rapporto di lavoro sportivo. Regime previdenziale e contributivo che dipende innanzitutto dalla tipologia contrattuale con cui viene regolamentato il rapporto di lavoro; in particolare, viene previsto che i lavoratori subordinati professionisti e dilettanti, gli autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi operanti nell’ambito del professionismo sono obbligatoriamente iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. Per i lavoratori autonomi operanti nell’ambito del dilettantismo, per le collaborazioni coordinate e continuative sportive sempre in tale ambito e per i co.co.co. amministrativo-gestionali viene previsto l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS con alcune agevolazioni. In attesa delle istruzioni operative INPS, proviamo qui di seguito ad analizzare i diversi regimi contributivi. Fondo pensione A decorrere dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021, il “vecchio” Fondo Pensione Sportivi Professionisti cambia nominazione e assume il nuovo nome di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. La legge prevede che sono obbligatoriamente iscritti a tale gestione: - i lavoratori sportivi subordinati professionisti o dilettanti; - i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, del Codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici. Aliquote di finanziamento Prestazione tutelata Aliquota Ivs 33,00% Malattia 2,22% Maternità 0,46% Cuaf 0,68% NASpI 1,61% A differenza di quanto previsto per la gestione separata, in questo caso non viene stabilita alcuna franchigia di esenzione, con la conseguenza che la contribuzione sarà dovuta sulla base della retribuzione effettivamente percepita e nel rispetto del minimale contributivo e del massimale INPS qualora previsto. In attesa di chiarimenti da parte dell’INPS, per tali categorie di soggetti non sarà dovuto contributo addizionale in caso di contratto di lavoro a tempo determinato. Resta anche da chiarire se sarà dovuta la contribuzione relativa al finanziamento del Fondo di garanzia TFR e l’aliquota ordinaria di finanziamento del FIS, fermo restando che, se dovesse passare tale interpretazione, si tratterebbe di una “forzatura” alla luce del fatto che il legislatore nella definizione del regime contributivo ha previsto un elenco specifico della contribuzione dovuta. Tutele previdenziali Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di: - assicurazione economica di malattia; - assicurazione economica di maternità. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell'indennità economica di malattia e per il finanziamento dell'indennità economica di maternità è pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'art. 79 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare, con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano, inoltre, le tutele previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego NASpl. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità erogate dalla predetta assicurazione è quella determinata dall'art. 2, commi 25 e 26, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermo restando che i datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'art. 2, commi 28 e 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (contributo addizionale). Gestione separata INPS La restante “platea” di lavoratori nell’ambito dello sport risultano assoggettati alla disciplina previdenziale della gestione separata INPS di cui alla legge n. 335/1995, fermo restando che per quanto riguarda il “mondo” delle collaborazioni sono previste aliquote diverse a seconda che si tratti di collaborazioni coordinate sportive ovvero di natura amministrativo-gestionale. Per i lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo inquadrati nell’ambito di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero con rapporto di lavoro autonomo vengono previste le seguenti aliquote: Tipologia di rapporto Aliquota previdenziale Aliquote “minori” assistenziali Co.co.co. 25% 2,03% Lavoratori autonomi 25% 1,23% Lavoratori sportivi già iscritti presso altre forme obbligatorie 24% // Si ricorda che nel caso dei collaboratori coordinati e continuativi trova applicazione la ripartizione dell’onere contributivo per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore, mentre nel caso dei lavoratori autonomi è prevista la possibilità di addebito del 4% nei confronti del committente. Per quanto riguarda i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale, vengono previste le seguenti aliquote: Soggetti Aliquota Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 35,03% (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive) Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24% (24,00 IVS) In attuazione della legge n. 335/1995, i contributi alla gestione separata INPS sono soggetti al massimale contributivo che per l’anno 2023 è fissato a 113.520,00 euro. Benefici previdenziali e contributivi In un’ottica di agevolare le società sportive e di ridurre il costo del lavoro derivante dagli oneri previdenziali, viene previsto che l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui. Inoltre, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo e l'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Denuncia contributiva L’art. 35, co. 8 quiquies, prevede che l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi (Uniemens) per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa del lavoratore sportivo può essere assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche. Resta pertanto la possibilità di adempiere mediante i consueti canali Uniemens. Mancato recupero contributivo per somme percepite fino al 30 giugno 2023 Infine, si segnala che l’art. 35, co. 8 quater, stabilisce che per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021, inquadrati ai sensi di quanto previsto dall’art. 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del TUIR (redditi diversi), non si dà luogo a recupero contributivo. Pertanto, la contribuzione sarà dovuta solo sui compensi percepiti dal 1° luglio 2023, fermo restando che sarà da chiarire se quanto percepito dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 sarà da considerare o meno ai fini del superamento della “franchigia” di esenzione dei 5.000 euro annui previsti.