La delega fiscale relativa alla riforma fiscale (Legge 111/2023) dedica uno spazio anche al riordino dei criteri di tassazione dei redditi fondiari. Uno della misure più attese riguarda l’estensione dell’applicazione della cedolare secca anche con riferimento agli immobili diversi da quelli a destinazione abitativa, ma a condizione che il conduttore sia un’esercente attività di impresa o professionale. In presenza delle predette condizioni il proprietario potrà fruire della cedolare secca senza che il canone di locazione sia assoggettato a tassazione IRPEF cumulativamente agli altri redditi posseduti. Saranno così definitivamente risolti i contrasti interpretativi con l’Agenzia delle entrate e di fatto sarà accolto l’orientamento prospettato da una parte della giurisprudenza che già oggi si è pronunciata nel senso di estendere l’applicazione della cedolare secca anche agli immobili diversi da quelli a destinazione abitativa. Il regime della cedolare secca prevede che l’imposta sia sostitutiva dell’Irpef, dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo. L’aliquota è del 10 per cento per gli immobili a destinazione abitativa concessi in locazione sulla base di contratti a canone concordato. Negli altri casi l’aliquota è del 21 per cento, ma l’operazione risulterà comunque conveniente. Anche con riferimento alla locazione di immobili diversi da quelli a destinazione abitativa, dopo che sarà data concreta attuazione alla legge delega, l’aliquota applicabile sarà quella del 21 per cento. L’estensione del regime della cedolare secca sarà di fatto generalizzato essendo improbabile che il conduttore di un immobile a destinazione non abitativa non eserciti un’attività di impresa o di lavoro autonomo. A questo punto, una volta che sarà data concreta attuazione alla legge delega, l’estensione sarà definitiva e non più temporanea come avvenuto in passato. A tal proposito deve essere osservato come la Legge n. 145/2018 aveva esteso ai soli contratti stipulati nell’anno 2019, la possibilità di applicare la cedolare secca, con l’aliquota del 21 per cento anche ai fabbricati classificati catastalmente come C/1, quindi ai negozi, alle botteghe e alle relative pertinenze laddove concesse in locazione congiuntamente. La norma, però, era di difficile applicazione. L’applicazione era riservata alle persone fisiche che agivano al di fuori del regime di impresa e esclusivamente per i negozi che non superavano una superficie di 600 metri quadrati. Quest’ultima condizione determinava non poche difficoltà operative. Ora, invece, la disposizione di cui alla legge delega è estremamente più semplice prevedendo come unica condizione che il conduttore dell’immobile concesso in locazione sia un’esercente attività di impresa o di lavoro autonomo. Sarà così irrilevante la misura dell’immobile i cui canoni potranno essere assoggettati a tassazione con l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 21 per cento. Inoltre, la misura non sarà temporanea, cioè non riguarderà i contratti di locazione stipulati in un determinato anno. La novità si applicherà, quindi, a regime indipendentemente dalla data di stipula del relativo contatto. Si tratterà, nella sostanza, della medesima disciplina applicabile ai contratti di locazione turistica la cui aliquota della cedolare secca è anch’essa pari al 21 per cento. Le condizioni a cui è subordinata l’estensione della cedolare secca, cioè l’esercizio dell’attività di impresa e di lavoro autonomo da parte del conduttore sono state aggiunte durante la prima lettura del provvedimento presso la Camera dei Deputati.