Lo schema di decreto delegato avente ad oggetto la riforma dell’Irpef prevede l’accorpamento dei primi due scaglioni di redditi. Dopo il parere delle competenti commissioni parlamentari, una volta che il decreto entrerà definitivamente in vigore dal 1° gennaio 2024, l’aliquota IRPEF si applicherà nella misura del 23 per cento sui redditi fino a 28.000 euro anziché 15.000 euro. Il legislatore delegato ha reperito le risorse necessarie per fare fronte alla diminuzione del gettito a carico di coloro che dichiareranno un reddito imponibile superiore a 50.000 euro. In particolare, è stato previsto un meccanismo di riduzione delle detrazioni di imposta per i contribuenti che dichiareranno un reddito di importo superiore al predetto limite. L’art. 2 dello schema di decreto delegato prevede che con riferimento ad una serie di oneri detraibili specificamente indicati l’importo della detrazione di cui all’art. 15, comma 3-bis del TUIR è diminuito di un ammontare pari a 260 euro. In alcuni casi, come ad esempio le spese mediche, la diminuzione della detrazione duplica l’effetto negativo della franchigia pari a euro 129,11 euro. Si consideri ad esempio il caso di Tizio la cui unica detrazione per oneri sia costituita dalle spese sanitarie. In particolare, si ipotizzi che nell’anno 2024 le spese sanitarie sostenute siano pari a 1.000 euro. La detrazione deve essere calcolata considerando in primis la quota eccedente la franchigia di 129, 11 euro. La parte eccedente, pari ad euro 870,89 attribuirà il diritto ad una detrazione di imposta del 19 per cento, quindi pari a euro 165,47. Tuttavia, se il contribuente ha dichiarato un reddito di importo superiore al limite di 50.000 euro, la detrazione complessivamente spettante dovrà essere ulteriormente decurtata di 260 euro. Conseguentemente l’importo detraibile risulterà completamente azzerato. Ipotizzando sempre che l’unico onere detraibile sia costituito dalle spese mediche, la detrazione risulterà completamente azzerata fin quando gli oneri sostenuti siano pari a euro 1.501,00. In questo caso, come detto, si verifica l’effetto negativo combinato sia della franchigia, sia della diminuzione della detrazione per l’importo di 260 euro. Questa ulteriore riduzione delle detrazioni di imposta si applica sull’ammontare complessivo della detrazioni spettanti relative ai seguenti oneri: le spese la cui detrazione d’imposta è fissata al 19 per cento; le erogazioni in favore delle Onlus; le erogazioni liberali in favore dei partiti politici; le erogazioni liberali in favore degli enti del Terzo settore; le detrazioni relative ai premi per le assicurazioni contro gli eventi calamitosi. L’importo da considerare in diminuzione delle detrazioni di imposta si applica una sola volta e non per ciascun onere. In pratica, prima si deve calcolare l’importo complessivo della detrazione di cui all’art. 15, comma 3-bis del TUIR e successivamente all’importo così determinato si applica l’ulteriore riduzione di 260 euro. È possibile individuare ulteriori casi in cui la nuova disposizione, che determina la riduzione delle detrazioni di imposta, si somma ad un’ulteriore riduzione. L’art. 15, comma 3-bis citato prevede una graduale riduzione della detrazioni di imposta, fino al completo azzeramento delle stesse, per i redditi di importo superiore a 120.000 euro, fino a 240.000 euro. Si consideri ad esempio il caso di un contribuente il cui reddito dichiarato sia pari a 140.000 euro. In tale ipotesi la detrazione spetta “per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. Nell’esempio il rapporto è pari all’83,33 per cento. Se gli oneri detraibili ammontano a euro 5.000, l’importo potenzialmente detraibile ammonta a 4.166,5 euro. Dall’importo così determinato sarà necessario applicare, dal 1° gennaio 2024, l’ulteriore riduzione di 260 euro. Il beneficio fiscale sarà così pari a euro 3.906,50. Deve però considerarsi che per i contribuenti che hanno un reddito superiore a 120.000 euro sono esclusi ai fini della riduzione della detrazione in base all’applicazione del predetto rapporto, le spese sanitarie, e gli interessi passivi su mutui. Invece, la riduzione della detrazione di 260 euro prevista dalla delega fiscale riguarda, in generale, tutti gli oneri che danno diritto al beneficio nella misura del 19 per cento. La norma, quindi, riguarderà anche le spese sanitarie e i predetti interessi.