Con l’approvazione del D.Lgs. n. 209/2023 (pubblicato in G.U. il 28 dicembre 2023 e in vigore dal giorno successivo) di attuazione della riforma fiscale in materia internazionale, è stata introdotta la possibilità per i contribuenti italiani di predisporre la ”documentazione anti-ibridi” vòlta ad ottenere l’esimente dalle sanzioni amministrative per infedele dichiarazione (c.d. “penalty protection”) in caso di contestazioni sull’applicazione delle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi previste dal capo IV del D.Lgs. n. 142/2018, in vigore dal 2020 (i.e., dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019). La prospettiva è evidentemente quella dei soggetti appartenenti a gruppi di imprese multinazionali (con capogruppo localizzata in Italia o all’estero), per i quali sono frequenti le transazioni cross-border da cui possono originarsi i fenomeni ibridi avversati dal D.Lgs. n. 142/2018, ma ricomprende anche le operazioni diverse da quelle intercorrenti tra parti associate, laddove sia riscontrabile un “accordo strutturato” (di cui all’art. 6, comma 1, lettera q, D.Lgs. n. 142/2018). La documentazione anti-ibridi, introdotta “al fine di incentivare la cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti e garantire la proporzionalità nell'applicazione delle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi” si richiama alle disposizioni in materia di “adempimento collaborativo” (art. 3, D.Lgs. n. 128/2015), con cui condivide la finalità di gestione del rischio fiscale, e ricalca sostanzialmente quanto già disposto in materia di transfer pricing (art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997) e di patent box (art. 4, D.L. n. 34/2019). Gli adempimenti da rispettare Nello specifico, è previsto che la penalty protection in oggetto sia applicabile ove specifici adempimenti formali siano rispettati, ovvero: (i) la preventiva comunicazione all’amministrazione finanziaria del possesso della documentazione - che ragionevolmente sarà riportata all’interno del modello Redditi, condividendo con la penalty protection in materia di transfer pricing la natura di opzione da parte del contribuente; (ii) la marcatura temporale della documentazione, al fine di attestarne la “data certa”. La documentazione dovrà quindi essere fornita all’amministrazione finanziaria in caso di richiesta. Quando si applica la penalty protection La penalty protection è applicabile a partire dal periodo d’imposta 2023 (ovvero dal periodo d’imposta di entrata in vigore dell’art. 61, D.Lgs. n. 209/2023) ma può essere applicata anche per i periodi d’imposta precedenti (a partire dal 2020, periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni anti-ibridi), ove sia predisposta la relativa documentazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2023 ovvero, se successivo, entro il sesto mese a decorrere dalla data di approvazione del Decreto del Ministero delle Finanze che dovrà regolare il contenuto della documentazione. Quando la penalty protection non è attivabile La penalty protection non è attivabile qualora sia stata già constatata una violazione della normativa anti-ibridi da parte dell’Amministrazione finanziaria né ove siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. In ogni caso, tuttavia, la dotazione da parte del contribuente di un adeguato set di mappatura e analisi delle transazioni che possono attivare le reazioni previste dalla normativa anti-ibridi potrebbe in linea di principio costituire un utile strumento a supporto del rapporto di buona fede e trasparenza con l’Amministrazione finanziaria tutelato dall’ordinamento. Somme versate in ravvedimento Infine, è espressamente prevista l’impossibilità di presentare richieste di rimborso in relazione alle sanzioni amministrative già versate a seguito di ravvedimento operoso per sanare le violazioni relative le norme sui disallineamenti da ibridi prima dell’entrata in vigore della norma sulla penalty protection, in linea con il principio secondo cui le somme versate in ravvedimento sono rimborsabili al contribuente soltanto in caso di errore essenziale e riconoscibile. Il contenuto della documentazione La norma non contiene ad oggi dettagli sul contenuto della documentazione, rimandando a un decreto del Ministero delle Finanze che dovrà essere emanato entro il 28 febbraio 2024 (ovvero 60 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/2023). Auspicabilmente il decreto terrà in debita considerazione da un lato l’esigenza dell’Amministrazione di ricevere una rappresentazione sufficientemente completa e dettagliata delle transazioni poste in essere e potenzialmente rilevanti ai fini delle regole in oggetto e dall’altro quella di non imporre, in linea con le guidelines OCSE (che costituiscono una rilevante fonte interpretativa della direttiva n. 952/2017/UE da cui il D.Lgs. n. 142/2018 promana), oneri eccessivi in capo ai contribuenti che decideranno di avvalersi del regime di penalty protection, anche al fine di non ostacolarne l’adozione. Non si tratta di un compito facile, considerata la complessità delle norme anti-ibridi, in particolare con riferimento all’ampia e pervasiva portata delle regole sugli “ibridi importati”, oggetto di interpretazione da parte dell’Amministrazione finanziaria nella circolare n. 2/E/2022 e, con riferimento a un caso specifico avente ad oggetto acquisti infragruppo di beni da società “principal” svizzera, nella risposta a interpello n. 288/E del 7 aprile 2023.