Nell’art. 6, comma 1, lettera a), del disegno di legge di delega fiscale è stabilita la riduzione dell'aliquota dell'IRES per le imprese che rispettano, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è prodotto il reddito, entrambe le seguenti condizioni: - una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o in nuove assunzioni; - gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa. La distribuzione degli stessi si presume avvenuta qualora sia accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti. La riduzione dell’aliquota IRES sarà, quindi, immediatamente fruibile da parte delle imprese, in quanto la finalità della nuova disciplina è quella di incentivare fin da subito gli investimenti in capitale materiale e umano. Se nel corso del successivo “biennio” si verificheranno, in tutto o in parte, le dette condizioni “risolutive”, dovrà essere operata un’imposizione integrativa. Gli investimenti Per “consolidare” la riduzione dell’aliquota deve essere, innanzitutto, impiegata una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito in investimenti qualificati e in nuove assunzioni: si ritiene che per l’individuazione del detto reddito vada fatto riferimento a quello complessivo, al netto delle perdite riportate dai precedenti periodi d’imposta. Si auspica che possano fruire della nuova disciplina anche gli enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale e le società ed enti non residenti, limitatamente al reddito d’impresa prodotto dagli stessi. I soggetti che si avvalgono della riduzione dell’aliquota IRES non fruiranno, evidentemente, delle stesse agevolazioni con le modalità “ordinarie” e potranno venire contemporaneamente meno anche altre agevolazioni, quale l’ACE. Il legislatore delegato stabilirà i criteri per l’individuazione degli investimenti qualificati, che dovrebbero essere quelli relativi ai beni materiali e immateriali strumentali nuovi “Industria 4.0” e alle spese per ricerca e sviluppo, anche nell’ambito del Patent box. Dovranno essere individuati anche i criteri di determinazione degli importi agevolabili e il momento di effettuazione degli investimenti. Poiché i “bienni” successivi a ciascun periodo d’imposta sono destinati a sovrapporsi, sia pure parzialmente, appare auspicabile l’introduzione della presunzione che gli investimenti si riferiscano sempre al biennio più lontano nel tempo. Qualora l’ammontare degli investimenti effettuati nel “biennio” risulti superiore a quello richiesto si ritiene opportuno che l’eccedenza possa essere riportata in avanti al fine di agevolare l’applicazione dell’aliquota ridotta nei periodi successivi. Se, invece, tale ammontare risulta inferiore al dovuto si ritiene che si dovrà procedere alla integrazione dell’aliquota con riferimento alla parte del reddito dichiarato corrispondente al rapporto tra l’importo che si sarebbe dovuto investire e quello effettivamente impiegato. Qualora non vi sia un reddito dichiarato (perché lo stesso risulta pari a zero o è stata prodotta una perdita ai fini fiscali) non si porrà, evidentemente, il problema di ridurre l’aliquota IRES ma si ritiene opportuno consentire anche in questo caso il riporto in avanti degli investimenti eventualmente effettuati. Nella relazione illustrativa del disegno di legge è stato affermato, con riguardo alle nuove assunzioni, che potrà essere fatto riferimento ai “soggetti che necessitano di maggiore tutela, ivi incluse le persone con disabilità, e senza interferire con i vigenti regimi di decontribuzione”. La Commissione finanze ha approvato un ulteriore emendamento in base al quale gli investimenti possono riferirsi anche a “schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili”. L’accantonamento degli utili Nella relazione illustrativa è stato, altresì, precisato che “la condizione connessa all’accantonamento degli utili è intesa a favorire la patrimonializzazione delle imprese, riducendo lo squilibrio esistente a danno del capitale di rischio rispetto a quello di debito. Si presume l’avvenuta distribuzione degli stessi utili se è accertata, da parte dell’Amministrazione finanziaria, l’esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti”. Naturalmente se non risulta indicato un utile nel bilancio assumerà rilevanza soltanto la condizione relativa all’effettuazione degli investimenti. Se nel corso del “biennio” è distribuita soltanto una parte dell’utile relativo al periodo d’imposta per il quale si è fruito della riduzione dell’aliquota, è espressamente previsto che l’imposizione integrativa deve applicarsi “al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”. Si ritiene auspicabile l’introduzione di apposite previsioni normative intese a stabilire che: - si considerano distribuiti innanzitutto gli utili degli esercizi precedenti per i quali è decorso il vincolo “biennale”; - se l’utile è utilizzato per coprire le perdite si presume che lo stesso si riferisca all’esercizio più recente. L’emendamento approvato in Commissione Finanze Nella seduta del 29 giugno 2023, la Commissione Finanze della Camera ha approvato un emendamento al disegno di legge delega in esame con il quale è stata introdotta nell’art. 6, comma 1, la lettera a-bis), prevedendo che alle imprese “che non beneficiano della riduzione” dell’aliquota IRES deve essere riconosciuta “la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime”. Le imprese potranno, quindi, non applicare il nuovo regime della “doppia aliquota IRES” optando per l’applicazione dell’aliquota “unica” del 24% e per la fruizione delle agevolazioni fiscali nei modi “ordinari”. Resta ferma la possibilità per il legislatore delegato di abolire anche per queste imprese la possibilità di fruire delle altre agevolazioni vigenti, nell’ambito della revisione e razionalizzazione degli incentivi fiscali e dei meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi prevista dall’art. 9, comma 1, lettera d), dello stesso disegno di legge delega. Con l’emendamento in esame si è inteso porre rimedio ad alcune situazioni nelle quali le imprese non avrebbero potuto, di fatto, fruire del beneficio della riduzione dell’aliquota dell’IRES (o ne avrebbero fruito solo parzialmente) ed avrebbero allo stesso tempo perso la possibilità di avvalersi delle agevolazioni relative agli investimenti qualificati e alle nuove assunzioni. Si pensi, ad esempio, alle società quotate e/o controllate da una capogruppo estera, che si potrebbero trovare nella necessità di distribuire la totalità o gran parte degli utili, nonché alle imprese in perdita (o con un reddito di modesta entità) che non potrebbero sostanzialmente fruire della detta riduzione né dei crediti d’imposta (compensabili con altri tributi) di cui oggi, invece, godrebbero comunque. È stata, altresì, prevista la possibilità di “potenziare” l’ammortamento, come già avvenuto in passato con il super e l’iper-ammortamento. Anche per l’incentivo relativo alle nuove assunzioni sarà possibile “maggiorare” il costo del lavoro. L’eventuale adozione di queste ultime previsioni può, però, confliggere con il nuovo scenario internazionale definito dalle regole GloBE, nell’ambito del quale è stata prevista l’introduzione di una tassazione non inferiore al 15% del reddito nei confronti della capogruppo - o, in alcuni casi, delle sub-holding - dei gruppi che hanno conseguito ricavi consolidati, in almeno due dei quattro esercizi precedenti, pari ad almeno 750 milioni di euro. La global minimum tax si applica se e nella misura in cui nelle singole giurisdizioni nelle quali sono collocate le società del gruppo non sia stato raggiunto il livello minimo di imposizione. Gli incentivi attribuiti sotto forma di crediti fiscali “non qualificati” o di variazioni in diminuzione della base imponibile abbattono sensibilmente il livello di tassazione effettiva (ETR) e possono, quindi, generare, ove si scenda complessivamente sotto il livello minimo del 15%, importi corrispondenti di top up tax da prelevare, con l’effetto di vanificare i benefici accordati, tranne che per la quota riferibile ai “profitti routinari”.