Interpello rivoluzionato con maggiore attenzione per i piccoli contribuenti: introdotto un termine unitario di risposta pari a 90 giorni e consultazione semplificata. In generale, sempre fatta eccezione per i piccoli contribuenti, verrà fissato un “costo” per la presentazione delle istanze. Lo schema di dlgs che interviene sulle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente appare connotato, in generale, dalla volontà del legislatore di definire la pretesa tributaria in un momento anticipato rispetto alla notifica di un atto. Basti pensare, ad esempio, alla introduzione del principio generalizzato del contraddittorio in relazione, nella sostanza, a qualunque provvedimento dell'Amministrazione finanziaria fatta eccezione per gli atti da procedure “automatizzate” o semiautomatizzate. In questo contesto, ad esempio, viene meno la specifica disposizione in tema di presentazione di memorie post notifica di un PVC in virtù proprio della introduzione del principio di contraddittorio generalizzato. Si assiste dunque ad una previsione di carattere generale che, per certi versi, assorbe alcune disposizioni già esistenti nell'ordinamento. Un ulteriore tema sul quale l'intervento è assolutamente incisivo è quello relativo alla disciplina del diritto di interpello, istituto rispetto al quale viene completamente riscritto l'art. 11 della legge n. 212/2000. Il primo aspetto da sottolineare è l'identificazione di un termine unico per la risposta da rendere da parte dell'amministrazione finanziaria fissato in 90 giorni. In questo contesto, rimangono fermi alcuni aspetti quali: - la facoltà di richiedere documentazione al contribuente che ha rivolto l'istanza in relazione a situazioni di obiettiva incertezza che riguardano il contribuente medesimo; - il vincolo nei confronti di ogni organo della Amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente; - la previsione del silenzio assenso laddove la risposta non giunga nei termini anche tenendo conto della necessità, eventuale, della richiesta di parere ad altre amministrazioni per il quale è fissato un termine di 60 giorni; - la circostanza che gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Gli effetti della risposta alla istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri. Una notazione va formulata in relazione alla formulazione del comma 4 emergente dallo schema di decreto, in base al quale non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente. In buona sostanza, il tema è quello della fattispecie “corrispondente” alla potenziale richiesta che un contribuente intende formulare e che può essere ricavata da un precedente conosciuto. La maggiore novità, in questo contesto, appare quella della introduzione di una sorta di corsia generalizzata e preferenziale per i contribuenti meno strutturati. Viene infatti introdotto il nuovo articolo 10 nonies che è rubricato consultazione semplificata ed in base al quale: - le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni avvalendosi dei servizi telematici dell'Amministrazione finanziaria accedono gratuitamente, su richiesta relativa a casi concreti, anche per il tramite di intermediari specificamente delegati, a una apposita banca dati che, contiene i documenti di precedenti consultazioni semplificate, le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo. In generale, dunque, si parla di ogni documento di prassi; - l'accesso a questa specifica banca dati è previsto per le persone fisiche, anche non residenti, alle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e alle società ad esse equiparate, ai sensi dell'articolo 5 del Tuir che operano in contabilità semplificata; - in merito al contenuto della banca dati, si afferma che la stessa consente l'individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. Nel caso in cui la risposta al quesito non sia individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che può presentare istanza di interpello; - l'utilizzazione di questo servizio di banca dati è condizione di ammissibilità ai fini della presentazione di istanze di interpello. In altri termini, dunque, il “piccolo” contribuente laddove voglia conoscere l'orientamento della amministrazione finanziaria su una problematica, di fatto dovrà “passare” attraverso la specifica richiesta alla banca dati. Laddove nell'ambito della stessa non viene “rintracciata” la soluzione al quesito, si potrà passare alla presentazione di una istanza di interpello specificatamente regolata dall'articolo 11. In linea di principio, la formulazione normativa appare presupporre che nell'apposita banca dati il contribuente possa riscontrare (e conseguentemente avere notizia) di una situazione analoga a quella posta e risolta dall'amministrazione finanziaria con una precedente risposta ad interpello che potrebbe anche non essere stata pubblicata nella banca dati del sito istituzionale.