Il Senato ha approvato il disegno di legge delega per la riforma tributaria: per l’approvazione definitiva manca solo la ratifica della Camera per le ultime modifiche. Nella navetta parlamentare la Camera si era occupata quasi esclusivamente di tutti i tributi erariali, mentre l’altro ramo del Parlamento ha rivolto la sua attenzione ai tributi locali e agli importanti aspetti relativi all’accertamento, alla riscossione, al contenzioso e alle sanzioni. Da questa elaborazione escono decisamente rafforzati gli indici sintetici di affidabilità, che il testo iniziale del governo - art. 14, comma 1, lettera a) - proponeva di razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti, anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità, per rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti. Era evidente che questo indirizzo si poneva in palese, quanto apparente, contrasto con le disposizioni sul concordato biennale preventivo al quale potranno accedere i soggetti di minore dimensione, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, a condizione che si impegnino, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle Entrate anche utilizzando le banche dati e le nuove tecnologie a sua disposizione. Obiettivo: il controllo automatizzato di massa Il fisco del terzo millennio è di grande massa, con milioni di contribuenti, nei cui confronti l’interlocuzione dell’amministrazione finanziaria deve essere necessariamente semplificata, come dice la norma. E per essere semplificata non si può immaginare che chi vuole aderire al concordato preventivo debba fare la fila davanti alla stanza del funzionario, ma che la banca dati dell’Agenzia delle Entrate elabori una proposta fondata su fatti storici ed elementi obiettivi, che il contribuente può o meno accettare. L’obiettivo di un controllo automatizzato di massa nasce quasi quarant’anni fa con il decreto Visentini (D.L. n. 853/1984), che parlava di presunzioni desunte, in relazione al tipo di attività, da uno o più dei seguenti elementi: dimensioni e ubicazione dei locali destinati all'esercizio, altri beni strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzioni degli addetti, acquisti di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di merci, consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili, assicurazioni stipulate nonché altri elementi che avrebbero potuto essere indicati con decreti del Ministro delle Finanze anche per singole attività. Seguiranno altri indicatori, con varie denominazioni, i più significativi dei quali sono stati gli studi di settore, ora sostituiti dagli ISA, indici sintetici di affidabilità, che esprimono un voto, con il massimo di 10, che determina una serie di benefici accertativi. ISA rivitalizzati dalla delega fiscale Ovvio che un simile meccanismo non può essere “superato”, e quindi il testo uscito dal Senato rivitalizza gli ISA, che dovranno necessariamente formare oggetto di razionalizzazione e revisione, di cui sarebbero comunque stati oggetto, trattandosi di una procedura informatica da calibrare in funzione dei risultati. Gli indici tornano nel testo del Senato in conferma della loro attuale funzione di concessione dei regimi premiali, e di esplicitazione dell’utilizzo delle banche dati per la formulazione della proposta di impegno nel concordato biennale preventivo, “ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili”. Una piccola osservazione, qui gli “indici” sono chiamati “indicatori”, mentre nei regimi premiali si parla di “indicatori statistico-economici utilizzati per la definizione degli indici sintetici di affidabilità fiscale”. La sostanza non cambia, considerando la necessità del fisco di riservare l’utilizzo delle risorse umane solo ai casi in cui gli indicatori evidenzino invece delle anomalie.