L’ultima legge di Bilancio e cioè la L. n. 197/2022 ha previsto, esclusivamente per il periodo d’imposta 2023, l’applicazione della c.d. Flat tax incrementale. La novità riguarda esclusivamente gli imprenditori individuali e gli esercenti arti e professioni con riferimento ai redditi del periodo d’imposta 2023. E’ stato agevole osservare come la durata temporanea del regime di favore fosse la logica conseguenza della riforma fiscale che il Governo si apprestava a varare. In buona sostanza la temporaneità della misura già manifestava la volontà del legislatore di “mettere mano” in maniera più radicale all’intero sistema di tassazione delle persone fisiche. Questa tendenza è stata così confermata dal testo approvato in via definitiva della legge delega per la riforma tributaria rispetto alla versione originaria entrata in Parlamento come disegno di legge. Infatti, sotto questo profilo, il testo approvato in via definitiva è molto diverso rispetto a quello iniziale contenuto, appunto, nel predetto disegno di legge. In sede di approvazione della legge delega è stato completamente riscritto l’art. 5, comma 1, lett. a), numero 2.4), cioè la disposizione riguardante specificamente la Flat tax incrementale. Il testo originario sembrava confermare a regime la novità introdotta dalla Legge di Bilancio del 2023 con l’estensione dell’analoga agevolazione in favore dei lavoratori dipendenti. Il nuovo testo ridimensiona di molto la Flat tax incrementale, ma mentre la novità può essere ben spiegata con riferimento ai lavoratori dipendenti lo stesso non si può dire per imprenditori individuali e professionisti. Il testo novellato della legge delega prevede il varo di una nuova imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, da applicarsi alle retribuzioni conseguite a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia che sarà stabilita in sede di attuazione della legge delega, ma anche alla tredicesima mensilità. Inoltre, durante l’iter di approvazione del disegno di legge è stato stabilito nel passaggio alla Camera dei Deputati che il medesimo regime si applicherà ai premi di produttività. Il nuovo regime, una volta che sarà approvato in via definitiva, sostituirà quello attualmente in vigore che prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento. Per l’anno 2023 la predetta aliquota è stata ridotta al 5 per cento. L’intervento normativo e le modifiche apportate in sede di approvazione per i redditi di lavoro dipendente appaiono condivisibili e razionali. Tendenzialmente, i redditi conseguiti dai lavoratori dipendenti risultano costanti nel tempo. Se fosse approvato un regime con la previsione dell’applicazione di un’imposta sostitutiva sul maggior reddito, il vantaggio fiscale sarebbe stato, ove conseguito, di modesta entità. Invece, il vantaggio è tangibile nel caso in cui l’imposta sostituiva venga applicata sui maggiori redditi conseguiti a seguito degli straordinari e sui premi di produttività. Diverso è il discorso per gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi il cui reddito annuale può essere soggetto a forti oscillazioni. Ora, però, in base alla nuova previsione, la conferma della Flat tax incrementale anche per l’anno 2024 e per i successivi non appare così scontata. Il testo novellato, con un’indicazione criptica, rinvia al legislatore delegato “la complessiva valutazione, anche ai fini prospettici”. Sembra, quindi, che sia iniziato una sorta di “ripensamento” del legislatore. Probabilmente, il regime sostitutivo, anche se nella prima versione ha subito presentato rilevanti limitazioni, deve essere valutato nel suo complesso ove inserito nel nuovo sistema con la riduzione a tre aliquote IRPEF. La circostanza spiega la prudenza della legge delega che non prevede l’estensione automatica del regime di favore agli anni successivi, ma che probabilmente richiederà una valutazione delle risorse effettivamente disponibili.