Uno degli obiettivi previsti dalla legge delega fiscale è quello di attenuare la progressività dell’imposizione sulle imprese soggette all’IRPEF in regime di contabilità ordinaria finché gli utili non sono prelevati dall’imprenditore o distribuiti ai collaboratori dell’impresa familiare, al coniuge dell’azienda coniugale o ai soci e il reddito prodotto viene conseguentemente fatto concorrere alla formazione del loro reddito complessivo (art. 5, comma 1, lettera g, legge n. 111/2023). Si ricorda che, in passato, c’era già stato un tentativo di introdurre un regime di tassazione con la stessa aliquota dell’IRES per le imprese individuali con la c.d. IRI prevista dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 547, lettera b, legge n. 232/2016) ma mai entrata in funzione perché abrogata dalla legge di Bilancio 2019. Ora, però, si cerca di riprendere quella vecchia idea e di renderla operativa, seppur con alcune sostanziali modifiche. Volendo sintetizzare, il nuovo art. 55-bis che dovrebbe essere introdotto nel TUIR stabilirà l’assoggettamento a tassazione separata, con applicazione della stessa aliquota proporzionale IRES, del reddito determinato applicando la disciplina contenuta nel TUIR. Si tratta sostanzialmente di un acconto dell’IRPEF che verrà poi determinato applicando al reddito complessivo le aliquote IRPEF nel periodo d’imposta nel quale gli utili o le riserve di bilancio sono prelevati o distribuiti. L’imposizione dovrebbe essere quindi strutturata in due fasi: - quella separata che opera sul reddito del periodo d’imposta nel quale lo stesso è prodotto; - quella progressiva che si applica sugli utili nel periodo nel quale gli stessi sono prelevati o distribuiti, con “restituzione” dell’imposta separata applicata nella prima fase mediante il riconoscimento di un credito d’imposta. Le prime bozze dei decreti attuativi delineano le modalità di funzionamento della nuova disciplina, per cui vale la pena di approfondire la materia ricordando, comunque, che trattandosi di bozze non c’è ancora alcun carattere di ufficialità. Come funziona la nuova IRI In sintesi, la norma riformatrice dovrebbe stabilire che: - il reddito degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato in base alle consuete regole del TUIR è assoggettato, previo esercizio di apposita opzione, a tassazione separata con la stessa aliquota IRES (attualmente pari al 24%), al netto delle perdite conseguite nei precedenti periodi d’imposta di applicazione del regime di tassazione di cui si discute; - le somme prelevate dall’imprenditore o distribuite ai collaboratori dell’impresa familiare, al coniuge dell’azienda coniugale o ai soci a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili costituiscono reddito d’impresa, nei limiti dell’importo assoggettato a tassazione separata come sopra specificato, e concorrono a formare il reddito complessivo dei detti soggetti, con attribuzione di un credito pari all’imposta tassata separatamente ad esse riferibile; - in ciascun periodo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo il reddito tassato separatamente che eccede l’utile relativo allo stesso periodo, assunto al netto delle perdite di bilancio degli esercizi precedenti, con attribuzione di un credito pari all’imposta separata riferibile a tale eccedenza; - i prelievi o la distribuzione di riserve si riferiscono prioritariamente agli utili prodotti nei periodi antecedenti l’adesione al regime in esame e poi con gli utili dei periodi di imposta in cui sono applicate le disposizioni di detto regime. Pertanto, l’adesione al nuovo regime opzionale dovrebbe permettere di conseguire un “risparmio” di imposte (e di oneri finanziari) correlato al differimento dell’imposizione progressiva rispetto a quella proporzionale applicata nel periodo di produzione del reddito. In realtà non si tratterebbe di un “risparmio” definitivo in quanto il reddito d’impresa sarebbe comunque assoggettato a imposizione progressiva. Ciò potrebbe servire a stimolare l’autofinanziamento per eventuali investimenti programmati o a ridurre l’esigenza di contrarre prestiti per l’attività di impresa e sostenere il conseguente l’onere relativo agli interessi passivi. In definitiva, nel nuovo regime l’imposizione progressiva dovrebbe operare, comunque, sull’intero reddito determinato in base alle regole del TUIR dai soggetti in contabilità ordinaria, così come nel regime “ordinario”, anche se con tempistiche diverse. Esercizio dell’opzione L’applicazione del nuovo regime di tassazione dovrebbe essere subordinata a un’apposita opzione: - della durata di cinque periodi d’imposta, rinnovabile; nei primi due periodi d’imposta di vigenza del regime l’opzione dovrebbe durare tre periodi d’imposta; - da esercitare nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa. In caso di mancato rinnovo dell’opzione il contribuente (imprenditore individuale o società) dovrebbe poter scegliere se assoggettare a imposizione progressiva i redditi conseguiti nel corso del regime in esame nell’ultimo periodo d’imposta di applicazione dello stesso ovvero nei periodi d’imposta successivi nei quali interviene il prelievo o la distribuzione degli utili, applicando le stesse regole di cui si è detto sopra. In relazione alle perdite non ancora “scomputate” dovrebbero essere valide le consuete disposizioni sulle perdite contenute nell’art. 8, comma 3, TUIR. Si ricorda che tale norma, nell’attuale versione che, però, potrebbe subire modifiche a seguito della riforma, prevede che le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi. Altri aspetti Il decreto attuativo dovrebbe prevedere anche che in caso di cessazione dell’attività, i redditi conseguiti nel corso del regime in esame vanno assoggettati ad imposizione progressiva nell’ultimo periodo d’imposta di applicazione dello stesso. Infine: - relativamente ai periodi compresi nel regime in esame, non dovrebbe essere valevole la disposizione dell’art. 68, comma 6, quinto periodo, TUIR - in base alla quale “per le partecipazioni nelle società indicate dall'articolo 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio”. - comunque, andrebbero assoggettati a imposizione nei confronti del socio cedente gli utili di sua “competenza” (con scomputo del relativo credito di imposta) nel periodo di imposta in cui si verifica la cessione. - naturalmente gli utili distribuiti dalla società successivamente alla cessione della partecipazione non assumerebbero rilevanza reddituale per il cessionario, fino a concorrenza degli utili già tassati nei confronti del cedente. L’incasso di detti utili da parte del cessionario dovrebbe comportare la riduzione del costo della sua partecipazione.