La legge delega della riforma fiscale prevede anche diverse novità in materia di Iva relative, in special modo, all’esercizio del diritto alla detrazione del tributo. Una delle novità più significative riguarda l’esercizio di tale diritto relativamente alle fatture a “cavallo d’anno”. In base alle disposizioni attualmente in vigore, la detrazione del tributo può essere esercitata in presenza di due condizioni. In primis il contribuente deve essere materialmente in possesso della fattura d’ acquisto. In secondo luogo il tributo deve essere esigibile ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 33/172, che individua il momento di effettuazione dell’operazione. Tuttavia, se il contribuente riceve entro il 15 del mese successivo la fattura la cui esigibilità è relativa al mese precedente, può far retroagire l’esercizio di tale diritto. Si supponga, ad esempio, che il contribuente abbia ricevuto la partita di merce acquistata nel mese di gennaio e la fattura, datata entro il 31 gennaio, sia stata ricevuta entro il 15 febbraio. In tale ipotesi è possibile avvalersi della detrazione del tributo già con decorrenza dal periodo di liquidazione di gennaio. Questa regola, però, non trova applicazione, almeno fino ad oggi, per le fatture a “cavallo dell’anno”. Se, ad esempio, il contribuente riceve il 10 gennaio 2024 una fattura datata 31 dicembre 2023, il diritto alla detrazione può essere fatto valere con decorrenza dal mese di gennaio 2024 e non può retroagire nell’anno 2023. Queste sono le regole attualmente in vigore previste dall’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998, e la legge delega fiscale dovrebbe proprio intervenire sulle regole da seguire per la liquidazione del tributo con riferimento alle fatture e cavallo dell’anno. Secondo quanto previsto dalla legge delega sarà consentito considerare in detrazione nell’ultima liquidazione Iva dell’anno, quindi nel mese di dicembre, le operazioni con esigibilità dicembre le cui fatture siano state ricevute nell’anno successivo nel periodo compreso tra il 1° e il 15 gennaio dell’anno successivo. Non sarà così più necessario rivolgersi ai propri fornitori richiedendo di velocizzare la trasmissione telematica delle fatture allo SDI. E’ infatti probabile che le fatture trasmesse l’ultimo giorno dell’anno pervengano al destinatario i primi giorni dell’anno successivo. Oggi è necessario anticipare la trasmissione. Invece, in futuro, dopo la concreta attuazione della delega fiscale il problema risulterà definitivamente risolto. Ciò a condizione, però, che le fatture ricevute nei primi giorni di gennaio dell’anno successivo vengano registrate entro il giorno 15. Invece, con riferimento alle fatture la cui esigibilità è relativa all’anno 2023, ma che saranno registrate dopo il 15 gennaio dell’anno successivo dovrebbe essere garantita la possibilità di far valere il diritto alla detrazione in sede di dichiarazione annuale. La registrazione, in quest’ultima ipotesi, dovrà essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale in un apposito registro sezionale. Si tratta di una modifica estremamente rilevante che valorizza ancora una volta il momento in cui il tributo diviene esigibile. D’altra parte il diritto alla detrazione costituisce lo strumento tecnico per la concreta attuazione del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto. La possibilità di far retroagire la detrazione determina un rilevante effetto finanziario a vantaggio dei contribuenti che rispetto alle disposizioni attualmente in vigore potranno, per effetto della novella, ridurre il debito della dichiarazione periodica di dicembre o anche azzerarlo completamente chiudendo la liquidazione stessa a credito.