Nell’ambito della riforma del processo tributario attuata con la legge 130/2022 ha trovato spazio anche la nuova figura del giudice monocratico. E’ stata introdotta con l’inserimento dell’art. 4-bis nel D.Lgs n. 546/1992 che così dispone: "1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 5.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile. 2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita. 3. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale". Ictu oculi si intuisce che la nuova disposizione ha la evidente finalità di snellire il processo tributario demandando la decisione per le controversie tributarie di valore modesto ad un giudice in composizione monocratica, riservando le decisioni collegiali alle controversie più importanti. Il valore della lite - Per stabilire se la competenza a decidere su un giudizio incardinato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado sia del giudice monocratico o in forma collegiale, deve farsi riferimento al valore della lite. La disposizione in esame precisa che “per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell’art. 12, comma 2 delle norme che regolano il processo tributario”. Ciò comporta che nella determinazione di tale valore, si debba tener conto anche dell’imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita. Quest’ultima precisazione è di estrema importanza considerato che è un elemento da tenere in evidenza nella determinazione del valore della lite. Difatti, a tal fine, si terrà conto anche dell’incidenza sul maggiore imponibile oggetto di accertamento del computo delle perdite pregresse. Il senso della norma è quello appena esposto anche se la stessa non brilla per chiarezza. Lo svolgimento dell’udienza - Il terzo comma del nuovo articolo 4-bis prevede che nel procedimento in composizione monocratica, qualora non derogate dal “presente decreto”, tornano applicabili le disposizioni previste per i giudizi in composizione collegiale. La violazione della norma sulla composizione monocratica - Da più parti ci si è chiesti quali fossero le conseguenze della violazione della norma sulla composizione monocratica del giudice tributario di primo grado. Si ritiene che tale violazione avrà, come conseguenza immediata, la nullità della sentenza. Nullità che potrà essere rilevabile d’ufficio a seguito dei controlli di congruità del valore. Si ritiene, inoltre, che tale dichiarata nullità non determini l’inesistenza della sentenza ma solo della sua invalidità. Tale circostanza permette, ai sensi dell’art. 161 del c.p.c., di convertire la contestata invalidità in motivo di gravame in sede di appello. C’è da osservare, inoltre, che qualora la sentenza emessa non sia oggetto di appello, con il suo passaggio in giudicato sana il vizio di cui era affetta. Pertanto, può affermarsi che nei casi in cui venga riscontrata la violazione della norma sulla composizione monocratica del giudice tributario di cui all’art. 4-bis, si avrà una sanzione senza conseguenze. A tale conclusione si giunge considerando che le norme istitutive del nuovo organo giudicante, non prevedono che il giudice d’appello, rilevata tale nullità, sia onerato di rimettere la causa all’organo decidente di primo grado, con la conseguenza che lo stesso sarà chiamato a decidere nel merito, con la conseguente irrilevanza del vizio riscontrato. La data di entrata in vigore - Per i ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023, il giudice monocratico tributario sarà competente per contenziosi fino a 5.000 euro (invece di 3.000 euro). Si evidenzia, inoltre, che dal 1° settembre 2023, le udienze della Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, nonché le trattazioni delle istanze cautelari, si svolgeranno esclusivamente a distanza, con l’eccezione dell’espressa richiesta, di una delle parti e per comprovate ragioni, dell’udienza in presenza.