L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 25/E/2020 ha affermato che la sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo di cui all’articolo 145 del Decreto Rilancio non comporta modifiche all’obbligo degli uffici di richiedere all’agente della riscossione i dati relativi alle partite di ruolo di cui il contribuente destinatario del rimborso sia intestatario, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 dicembre 2017. Gli uffici potranno infatti utilizzare i dati forniti dall’agente della riscossione per procedere alla compensazione legale del rimborso di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ciò vale anche per i rimborsi intestati a soggetti deceduti o soggetti titolari di partita Iva che hanno cessato l’attività, relativamente ai quali, ove ricorrano i presupposti, l’Ufficio deve continuare ad applicare l’articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In merito alle condizioni patrimoniali e di regolarità contributiva richieste ai fini dell’esonero dalla presentazione della garanzia in base all’articolo 38-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia ritiene che la loro sussistenza debba essere valutata secondo i criteri ordinari, in assenza di modifiche alla disciplina normativa da parte del Decreto.