Il blocco delle attività economiche che, in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, ha interessato i primi mesi dell’anno ha richiesto uno specifico chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle condizioni patrimoniali che devono ricorrere ai fini dell’esonero dall’obbligo della garanzia finanziaria (fideiussione, polizza fideiussoria o cauzione in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato) prevista per i rimborsi IVA (annuali e infrannuali) di importo superiore a 30.000 euro. Garanzia finanziaria e garanzia contabile In base all’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, i soggetti passivi IVA possono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante dalla propria dichiarazione IVA tramite la procedura definita dall’art. 38-bis dello stesso D.P.R. n. 633/1972 e, sia pure al ricorrere di presupposti in parte diversi, anche l’eccedenza relativa ai primi trimestri dell’anno può essere chiesta a rimborso. In particolare, i rimborsi: a) di importo sino a 30.000 euro - da intendersi riferito alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero anno (risoluzione n. 165/E/2000) - possono essere erogati senza presentazione della garanzia finanziaria o apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo contabile; b) di importo superiore a 30.000 euro: - in assenza delle condizioni soggettive di rischio indicate nel comma 4 dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, non richiedono la prestazione della garanzia qualora sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito sia apposto il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e sia presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi le informazioni relative alla solidità patrimoniale, alla continuità aziendale e alla regolarità dei versamenti contributivi individuate nel comma 3 del medesimo art. 38-bis. In particolare, il soggetto passivo deve attestare che: 1. il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40%; 2. la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; 3. l’attività stessa non è cessata, né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; 4. non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale; 5. sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi; - vanno erogati previa presentazione della garanzia se i soggetti che ne fanno richiesta: 1. esercitano attività d’impresa da meno di due anni, ad esclusione delle start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. n. 179/2012; 2. presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo, oppure non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 3. richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività; 4. sono considerati dal legislatore “a rischio”, ovvero quando - nei due anni precedenti la richiesta di rimborso - hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica che evidenzino significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato, secondo i parametri individuati dal legislatore. Nota bene La risposta a interpello n. 292/2020 ha confermato che il rimborso IVA senza l’obbligo di garanzia patrimoniale può essere ottenuto anche in presenza di avvisi di accertamento notificati nei due anni anteriori alla richiesta se gli stessi sono stati impugnati ottenendo una sentenza definitiva favorevole o sono stati annullati in autotutela o con acquiescenza con saldo integrale del dovuto in data anteriore alla presentazione della dichiarazione. Effetti della riduzione del patrimonio netto sui rimborsi IVA Alla luce della normativa di riferimento sopra esposta, ai fini dell’erogazione dei rimborsi IVA di importo superiore a 30.000, devono sussistere specifiche condizioni patrimoniali e di regolarità contributiva per beneficiare dell’esonero dalla prestazione della garanzia finanziaria. A fronte del blocco delle attività economiche che ha interessato i primi mesi dell’anno, la maggior parte delle imprese ha subìto una diminuzione del patrimonio netto di importo superiore al 40%, tale cioè da precludere l’esonero dall’obbligo della garanzia. Tuttavia, in assenza di una modifica dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 da parte del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), la circolare n. 25/E/2020 (risposta n. 3.6.1) ha escluso la possibilità di valutare la sussistenza del requisito patrimoniale secondo criteri diversi da quelli ordinari. In definitiva, nonostante gli effetti dell’emergenza sanitaria sul patrimonio netto delle imprese, l’esonero dall’obbligo di garanzia finanziaria presuppone che l’operatore economico presenti una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi le informazioni relative alla solidità patrimoniale, alla continuità aziendale e alla regolarità dei versamenti contributivi elencate, al di là della specifica situazione di emergenza, dal comma 3 dell’art. 38-bis del decreto IVA.