In presenza di un rapporto di lavoro subordinato in essere il credito scaturito dal 730 viene rimborsato dall’Agenzia delle Entrate tramite il sostituto d’imposta direttamente in busta paga. A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio 2024, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’IRPEF e alle altre imposte risultanti dal modello 730-4 o trattenere le somme o le rate dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’IRPEF, e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’IRPEF, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’IRPEF, imposta sostitutiva sui premi di risultato. N.B. Il termine previsto per la trasmissione della dichiarazione dei redditi, modello 730/2024 è il 30 settembre 2024, quindi i controlli vengono effettuati entro febbraio 2025 (entro il quarto mese) ed il rimborso viene effettuato entro aprile 2025 (entro il sesto mese). Lavoratori interessati La fattispecie riguarda i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 34, comma 4 del D.Lgs. n. 241/1997: - titolari di reddito da lavoro dipendente (indeterminato, determinato, part-time, full-time, apprendistato ecc.); - titolari di redditi da pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; - titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente di cui alla lettera a) dell'art. 50: i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; - titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente di cui alla lettera d) dell'art. 50: le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge n. 222/1985, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'art. 33, primo comma, della legge n. 343/1974; - titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente di cui alla lettera g) dell'art. 50: le indennità di cui all'art. 1 della legge n. 1261/1965, e all'articolo 1 della legge n. 384/1979, percepite dai membri del Parlamento nazionale e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli (articoli 105, 114 e 135) della Costituzione e alla legge n. 816/1985 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica; - titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente di cui alla lettera l) dell'art. 50: i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative. Rimborso IPREF tramite sostituto d’imposta L’inserimento del rimborso da 730 in busta paga da parte del sostituto d’imposta deve avvenire entro il mese successivo a quello in cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi. Tale termine vale apposite verifiche sulla dichiarazione inviata e quando l’Agenzia delle Entrate riscontra particolari situazioni, blocca il rimborso, ai fini di accertare se tale credito sia dovuto o meno. In questi casi l’ente ha circa 4 mesi di tempo dal momento dell’invio della dichiarazione, per completare i controlli, estendibili fino a 6 mesi in casi eccezionali. Quando la dichiarazione risulta corretta e il sostituto riceve il modello 730/4 può procedere con l’acquisizione di tale modello e con l’erogazione del rimborso in busta paga. Modalità di calcolo del rimborso 730 Esempio di calcolo Datore di lavoro che occupa 2 dipendenti Rimborso IRPEF dipendente 1: 1.200 euro Rimborso IRPEF dipendente 2: 850 euro. IRPEF da versare con F24 mese di luglio = 600 euro Busta paga di luglio: rimborso dipendente 1: 348 euro rimborso dipendente 2: 252 euro Busta paga di agosto: rimborso dipendente 1: 348 euro rimborso dipendente 2: 252 euro Busta paga di settembre: rimborso dipendente 1: 348 euro rimborso dipendente 2: 252 euro Busta paga di ottobre: rimborso dipendente 1: 156 euro rimborso dipendente 2: 94 euro Il termine ultimo per procedere al rimborso è il mese di dicembre 2024. Se anche dopo tale data dovesse avanzare un residuo credito in capo al contribuente, il datore di lavoro esporrà nella Certificazione Unica 2025 l’importo non rimborsato, consentendo al contribuente di riportare la cifra nella successiva dichiarazione dei redditi (Modello 730/2025 o Modello Redditi 2025) come eccedenza dell’anno precedente. N.B. In questo caso il lavoratore ha la possibilità di scegliere se utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo o chiedere il rimborso direttamente all’Agenzia delle entrate. Rimborso diretto dell’Agenzia delle Entrate Dipendenti, collaboratori e titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato possono presentare il modello 730/2024 senza sostituto d'imposta anche se ne hanno un datore di lavoro o comunque un sostituto d'imposta, evitando il rimborso in busta paga da luglio a novembre, spesso a rate. L'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 1 del 2024 ha, infatti, esteso anche ai contribuenti con sostituto d'imposta (datore di lavoro, INPS, ecc.) la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi modello 730/2024 secondo le modalità di cui all'art. 51-bis del D.L. n. 69 del 2013, ossia con le regole del 730/2024 senza sostituto d'imposta e con rimborso IRPEF richiesto direttamente all'Agenzia delle Entrate. Il credito che emerge dalla dichiarazione dei redditi può essere recuperato dal contribuente indicando nel frontespizio della dichiarazione il proprio IBAN sul quale andrà fatto l’accredito: a tal fine è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate, del proprio Comune, l’apposito modello per la richiesta di accreditamento su conto corrente bancario o postale dei rimborsi fiscali riservato alle persone fisiche: - tramite PEC con apposita firma digitale; - con consegna a mano del modello presso l’ufficio territorialmente competente allegando copia della carta d’identità in corso di validità; - per via telematica tramite la specifica applicazione presente sul portale.