Al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata mediante il modello 730, a partire da quest’anno i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all'articolo 51-bis del DL n. 69/2013, e potranno richiedere il rimborso scaturente dalla dichiarazione direttamente all’Agenzia delle Entrate anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Questo è quanto previsto dall’articolo 2 comma 2 del D.lgs. Adempimenti n. 1/2024. In particolare, l'articolo 51-bis del DL n. 69/2013 prevede che i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione modello 730 e la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille. Lo stesso articolo stabilisce che se dal 730 presentato emerge un debito, il pagamento è effettuato direttamente dal contribuente o dal soggetto che presta l’assistenza fiscale tramite il modello F24. Se invece emerge un credito, il rimborso è eseguito dall’Amministrazione Finanziaria sulla base del risultato finale della dichiarazione, successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione del modello 730. 730 senza sostituto - Il Modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate ovvero a un Caf o a un Professionista abilitato. Invece, il Modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un Professionista abilitato. In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”. Rimborsi e pagamenti - Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il Professionista: trasmette il Modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate; o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il Modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o Agenti della Riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il Modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie. Se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione Finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale, il rimborso viene accreditato su quel conto.