Il rimborso chilometrico spettante ai rider che utilizzano il mezzo proprio, anziché quello aziendale, per l'espletamento dell'attività lavorativa, può considerarsi riferibile a costi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, non è imponibile, ai fini Irpef, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 290 dell'11 aprile 2023. I redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir sono determinati in base al principio di onnicomprensività, previsto dal successivo articolo 51, comma 1, in applicazione del quale costituiscono reddito «tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro». In generale, quindi, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest'ultimo reddito di lavoro dipendente, salvo quanto statuito dai commi 2 e seguenti del citato articolo 51. In relazione alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese, con la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, paragrafo 2.1, l'Agenzia delle Entrate ha affermato, in generale, che possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per esigenze operative (ad esempio per l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, ecc.). Il concetto della onnicomprensività di reddito di lavoro dipendente è stato ulteriormente approfondito nella risoluzione 9 settembre 2003, n. 178/E, nella quale è stato chiarito che, non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente: - le somme che non costituiscono arricchimento per il lavoratore (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale); - le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro. Tale prassi è stata ribadita nella risoluzione 7 dicembre 2007, n. 357/E, con riferimento alle somme rimborsate ai telelavoristi per i costi del collegamento telefonico, che sono state escluse dalla tassazione in capo al dipendente in telelavoro in quanto sostenute dallo stesso per raggiungere le risorse informatiche del datore di lavoro e, quindi, per poter espletare l'attività lavorativa. Circa la modalità di determinazione dell'ammontare delle spese rimborsate, nella risoluzione 20 giugno 2017, n. 74/E, è stato affermato che, in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell'ipotesi in cui tale criterio forfetario sia stato previsto dal legislatore. Laddove il legislatore non abbia provveduto ad indicare un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Orbene, nel caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate, il rimborso chilometrico spettante al rider è parametrato alla tipologia del mezzo utilizzato (auto, scooter, bicicletta) e riferito ai chilometri, calcolati attraverso l'apposita App aziendale impostata sul percorso più breve per raggiungere il punto consegna. Tale rimborso, come dichiarato dalla società, «rappresenta un importante risparmio in termini di costo per l'azienda stante la differenza nel ristornare il dipendente delle spese di manutenzione, percorrenza, assicurazione etc., rispetto al fatto di farsi carico interamente della spesa per mettere il mezzo a disposizione». A titolo esemplificativo, la società ha prodotto uno schema che evidenzia «il risparmio in termini di costo derivante dalla mancata messa a disposizione dei mezzi di trasporto per le consegne da parte dei rider», dal quale emerge che, ad esempio, per il mese di ottobre 2022: - per il ciclomotore, il noleggio sarebbe costato 230 euro mentre la media del rimborso chilometrica corrisposta è stata di circa 91 euro; - per l'e-bike, il noleggio sarebbe costato 139 euro mentre la media del rimborso chilometrica corrisposta è stata di circa 23 euro. Nella fattispecie assume, altresì, rilievo la circostanza che il mezzo di trasporto messo a disposizione dal dipendente è "necessario" per lo svolgimento da parte del rider dell'attività lavorativa ed a motivo di ciò, infatti, costituisce anche uno degli elementi valutati ai fini dell'assunzione. In definitiva, nel caso di specie il rimborso chilometrico spettante ai rider che utilizzano il mezzo proprio, anziché quello aziendale, per l'espletamento dell'attività lavorativa, può considerarsi riferibile a costi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, non è imponibile, ai fini Irpef, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari.