Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata liquidati con avviso bonario, cui segue un secondo provvedimento di liquidazione fondato su un presupposto erroneo, ai fini del dies a quo del rimborso si deve tener conto del provvedimento erroneo e non del primo. Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30793 del 6 novembre 2023, in ordine alla fattispecie dei redditi soggetti a tassazione separata: nella specie si tratta di tassazione del TFR che era stato oggetto di due differenti liquidazioni e/o ricalcoli da parte dell’Amministrazione finanziaria, di cui uno corretto nel 2003 e l’altro nel 2008 ritenuto erroneo dal contribuente, ragione che ne giustificava la richiesta di rimborso proposta nel 2009. I giudici di legittimità, chiamati a decidere sul dies a quo dell’istanza di rimborso, hanno statuito che ove l’Amministrazione finanziaria, “in sede di provvedimento integrativo, provveda a liquidare nuovamente l’importo del rimborso, applicando sull’intera somma dovuta un’aliquota di imposizione errata, la lesione del diritto del contribuente sorge proprio per effetto di questa seconda liquidazione, ed è pertanto dalla data in cui è stata effettuata che decorre il termine di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973”. La Cassazione spiega condivisibilmente che se il primo provvedimento di liquidazione è corretto, ma con un secondo provvedimento integrativo del precedente si determina il presupposto erroneo, il diritto al rimborso del contribuente non può che sorgere da tale momento. Far decorrere il dies a quo dal primo provvedimento di liquidazione, infatti, determinerebbe una lesione permanente al diritto al rimborso del contribuente che verrebbe, di fatto, sempre pregiudicato in quanto sarebbe pressoché impossibile da esercitare. A favore della tesi contraria non si può richiamare l’orientamento secondo cui il dies a quo decorre, di norma, dal versamento degli acconti di imposta e non dal saldo quando le imposte indebitamente pagate lo erano sin dall’origine. Si osservi che nel caso di redditi oggetto di tassazione separata di norma la liquidazione avviene, come prevede l’art. 1 comma 412 della L. 311/2004, mediante avviso bonario. Se il contribuente non dà seguito al pagamento del dovuto entro il termine, segue la cartella di pagamento con l’applicazione della sanzione da omesso versamento del 30% e degli interessi (attualmente, pari alla misura del 4% annuo) calcolati a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Avverso la cartella è possibile ricorrere censurando anche il merito della pretesa. Tuttavia, considerato che è l’Agenzia delle Entrate che per i redditi soggetti a tassazione separata provvede alla liquidazione del dovuto mediante avviso bonario, pare possibile operare il pagamento, senza attendere la cartella di pagamento maggiorata di sanzioni e interessi, e successivamente presentare istanza di rimborso come sembra sia accaduto nel caso deciso.