In caso di acquisto di beni ammortizzabili, per determinare il periodo rilevante ai fini dei rimborsi trimestrali dell’IVA, occorre considerare solo la data in cui il cessionario è venuto in possesso della fattura e ha provveduto alla relativa registrazione contabile. Non rileva che il documento sia stato emesso dal fornitore nel trimestre precedente. Si tratta del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 20077 depositata il 13 luglio 2023. IL FATTO Il caso esaminato riguarda una società alla quale era stato negato il rimborso dell’IVA relativa al terzo trimestre 2009, con riguardo ad alcune fatture d’acquisto (all’epoca cartacee). In particolare, non era stato riconosciuto il rimborso dell’imposta indicata in una fattura riferita a beni ammortizzabili emessa dal fornitore in data anteriore al citato trimestre, ma ricevuta e registrata dal cessionario nel corso dello stesso. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, il rimborso doveva essere limitato alle sole fatture emesse e registrate nel trimestre per cui si chiede il rimborso. Tuttavia, tale concetto di “competenza trimestrale” non è stato condiviso dal giudice di secondo grado con una sentenza confermata anche dalla Cassazione. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE L’art. 38-bis comma 2 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso del credito IVA in relazione a periodi inferiori all’anno (ossia al trimestre), se di ammontare superiore a 2.582,28 euro, qualora sussista almeno uno dei presupposti indicati dalla predetta disposizione (es. aliquota media, operazioni non imponibili, ecc.). Fra questi rientra l’effettuazione di acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA. Come osservato dalla Suprema Corte, tale norma non prevede: - alcuna indicazione o limitazione aggiuntiva circa la rilevanza delle operazioni nel trimestre; - ulteriori requisiti temporali in merito alle operazioni contabili da porre in essere per attribuire valore agli acquisti per i quali è stata assolta l’IVA chiesta a rimborso. In particolare, seppure la disposizione parli di acquisti “effettuati” nel trimestre, la stessa non chiarisce espressamente se occorra fare riferimento al momento: - dell’acquisto dei beni ammortizzabili; - oppure, a quello della registrazione dello stesso. Qualora venisse accolta l’interpretazione sostenuta dall’Agenzia delle Entrate, i giudici di legittimità hanno rilevato che si finirebbe per negare il rimborso trimestrale al soggetto passivo incolpevole, solo a causa del lasso temporale esistente tra il momento dell’emissione della fattura da parte del cedente e quello della ricezione del documento da parte del cessionario. Una simile soluzione realizzerebbe una deroga ingiustificata al principio che collega il diritto alla detrazione (e al rimborso) dell’IVA al possesso della fattura. La circostanza che il soggetto passivo potrebbe comunque chiedere poi il rimborso dell’imposta in sede di dichiarazione annuale non incide sull’interpretazione formulata dai giudici. In effetti, la possibilità di domandare il rimborso trimestrale dell’IVA per l’acquisto di beni ammortizzabili rappresenta una facoltà riconosciuta al soggetto passivo per ottenere più rapidamente il rimborso dell’imposta assolta. Peraltro, la Cassazione ha rilevato che la questione in esame dovrebbe ormai ritenersi superata a seguito dell’introduzione dell’obbligo generalizzato di fattura elettronica. Infatti, il Sistema di Interscambio annulla sostanzialmente l’intervallo di tempo tra l’emissione della fattura da parte del cedente o prestatore e la ricezione della stessa da parte del cessionario o committente. Dunque, quest’ultimo è messo nelle condizioni di procedere quasi immediatamente alla registrazione della fattura ricevuta. Si ricorda comunque che il Sistema di Interscambio, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli è recapitata, entro 5 giorni, una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente (provv. Agenzia delle Entrate n. 433608/2022). Il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte permette di superare un’incertezza interpretativa, in merito all’art. 38-bis comma 2 del DPR 633/72, che non appare affrontata dalle istruzioni relative al rigo TD3 del modello TR.